Nuovo termine per la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo – Articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbrai
Quali sono i nuovi termini per la ripresa degli adempimenti tributari sospesi a causa del terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 modifica i termini per la ripresa degli adempimenti tributari che erano stati sospesi a seguito del terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009. In particolare, sposta dal 31 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale i soggetti con domicilio fiscale nei comuni del "cratere" (quelli che hanno subito un'intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala MCS) devono riprendere l'esecuzione degli adempimenti tributari precedentemente sospesi.
La norma si applica a persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché a soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, che avevano il domicilio fiscale o la sede legale nei comuni colpiti dal sisma alla data del 6 aprile 2009. Sono esclusi gli istituti di credito e assicurativi, che hanno beneficiato di una sospensione più breve.
Il provvedimento specifica le modalità concrete di ripresa degli adempimenti, modificando il precedente provvedimento del 23 novembre 2010. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti (come dichiarazioni, comunicazioni, versamenti di ritenute) devono essere effettuati entro il nuovo termine del 31 dicembre 2011, con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.
Questa proroga rappresenta una misura di sostegno ai contribuenti abruzzesi colpiti dal terremoto, riconoscendo le difficoltà operative e organizzative derivanti dall'evento calamitoso e concedendo ulteriore tempo per regolarizzare la propria posizione tributaria.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Nuovo termine per la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo – Articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbrai
Testo normativo
N. 2011/99717
Nuovo termine per la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della
sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il
territorio della regione Abruzzo – Articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
modificato dall’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Adempimenti tributari diversi dai versamenti
1.1. Nell’articolo 2, punti 2.1. e 2.5., del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 23 novembre 2010, le parole “31 gennaio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2011.”.
Motivazioni
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009 ha previsto a
favore dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, residenti o aventi sede legale nel
territorio della provincia dell’Aquila, colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, la sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30
novembre 2009.
Con riferimento ai soggetti residenti o aventi sede legale nei comuni che hanno
risentito una intensità MCS uguale o superiore al sesto grado identificati con il decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, modificato e integrato dal decreto del
Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, (cosiddetti comuni del “cratere”), la
sospensione è stata prorogata:
• fino al 30 giugno 2010, con esclusione degli Istituti di credito e assicurativi,
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837, del 30 dicembre
2009;
• fino al 20 dicembre 2010, nei confronti delle persone fisiche titolari di redditi di
impresa o di lavoro autonomo nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche con
volume d’affari non superiore a 200.000 euro dall’articolo 39, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
Le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti, i cui termini di
effettuazione erano fissati inizialmente al 31 gennaio 2011, dall’articolo 39, commi 3-bis e
3-ter, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, sono state individuate con provvedimento del
23 novembre 2010.
Successivamente, l’articolo 2, comma 3-quater del decreto-legge del 29 dicembre
2010, n. 225, (c.d. “milleproroghe”) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, modificando l’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legge n. 78
del 2010, ha differito il termine per la ripresa degli adempimenti al 31 dicembre 2011, con
le modalità individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il presente provvedimento, modificando il provvedimento 23 novembre 2010, indica
le modalità di ripresa degli adempimenti tributari che devono essere posti in essere entro il
31 dicembre 2011 dai soggetti aventi il domicilio fiscale nei comuni del cratere del sisma
alla data del 6 aprile 2009.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,
71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 aprile 2009;
Decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
Decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009, n. 77;
Decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge del 3
agosto 2009, n. 102;
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;
Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio2010, n. 122, come modificato dal decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 2 novembre 2011
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio BEFERA
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Il provvedimento riguarda la sospensione e ripresa degli adempimenti tributari in caso di calamità naturali, applicando il principio della moratoria fiscale ai soggetti residenti nei comuni del cratere. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa normativa quando assistono clienti abruzzesi per la regolarizzazione di dichiarazioni, versamenti di imposte dirette, indirette e ritenute d'acconto, nonché per la gestione dei termini di decadenza e prescrizione in materia tributaria.
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