Provvedimento AdE In vigore Redditi Società

Provvedimento AdE 73/2019

Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Pubblicato: 01/01/2019 In vigore dal: 01/01/2019 Documento ufficiale

Quali campi delle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 deve considerare un'azienda per richiedere il contributo a fondo perduto Covid-19?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 73/2019 individua gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 necessari per calcolare i risultati economici d'esercizio ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 73/2021. Si applica a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte, professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del decreto. Il contributo spetta a condizione che il risultato economico d'esercizio 2020 sia peggiorato rispetto al 2019 in misura pari o superiore a una percentuale definita successivamente con decreto ministeriale. I campi specifici da considerare sono elencati nell'allegato A del provvedimento e rappresentano i dati essenziali per determinare il valore dei risultati economici nei due periodi di riferimento. L'Agenzia delle Entrate ha demandato a successivi provvedimenti l'approvazione del modello di istanza, delle istruzioni e delle modalità telematiche di presentazione della richiesta.

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Riferimento normativo

Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Testo normativo

Prot. n. 227357/2021 Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto 1.1 I campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono quelli riportati nell’allegato A. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 2 1.2 Con successivo provvedimento sono approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Motivazioni Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione normativa demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, con il presente provvedimento sono definiti i citati campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio. 3 Sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate. - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); - Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6); - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento. ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ˗ Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ˗ Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ˗ Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ˗ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 ˗ Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche ˗ Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 4 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 4 settembre 2021 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente

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Il provvedimento riguarda il calcolo del risultato economico d'esercizio per accedere ai contributi a fondo perduto Covid-19, utilizzando i dati dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare i campi specifici indicati nell'allegato A per determinare il peggioramento della redditività e compilare correttamente l'istanza secondo le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate, considerando anche le disposizioni sulla variazione percentuale del risultato economico tra i due periodi d'imposta.

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