Provvedimento AdE In vigore IVA

Provvedimento AdE 527125/2018

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 recante le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dal

Pubblicato: 01/01/2018 In vigore dal: 01/01/2018 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte al provvedimento 527125/2018 riguardanti l'emissione di fatture elettroniche verso consumatori finali?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 278182/2024 modifica le procedure per l'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilità (disciplinati dai decreti ministeriali 366 e 370 del 2000). La principale novità riguarda il passaggio dalla comunicazione tramite PEC alla trasmissione esclusiva mediante una nuova procedura web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate. Questa modifica si applica agli operatori che devono comunicare i codici identificativi univoci contrattuali, utilizzabili in luogo del codice fiscale per i consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale. La nuova procedura online semplifica il processo di trasmissione per gli operatori e ottimizza l'acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia, consentendo anche agli intermediari delegati di accedere al servizio. I dati trasmessi rimangono consultabili fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla trasmissione e possono essere eliminati su richiesta del soggetto passivo IVA in caso di cessazione del contratto.

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Riferimento normativo

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 recante le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dal

Testo normativo

Prot. n. 278182/2024 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 recante le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018. 1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 2 “Adempimenti preliminari” sono aggiunti i seguenti punti: - “2.5. A decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione di cui al punto 2.1 è effettuata esclusivamente mediante apposita procedura web resa disponibile nella sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’utilizzo della procedura è consentito, oltre che al soggetto IVA per sé stesso, anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, appositamente delegati alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” o alla “Registrazione dell'indirizzo telematico”.”; - “2.6. La trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio, aventi ad oggetto i codici identificativi univoci comunicati con le modalità indicate al punto 2.5, è subordinata al buon esito della elaborazione della comunicazione, consultabile nell’apposita area del portale “Fatture e Corrispettivi” fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di trasmissione della stessa.”; b) al punto 3 “Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche”: - il punto 3.1 è sostituito come segue: “Le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 sono predisposte secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni, nonché secondo quanto indicato nell’Allegato 2, e contengono, quale identificativo del committente, il codice identificativo univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo le regole definite al punto 2.”; c) al punto 5 “Trattamento dei dati”: - il punto 5.1 è sostituito come segue: “I dati trasmessi con le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono raccolti in una banca dati dedicata e sono messi a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati per il download. Tali dati sono trattati dall’Agenzia delle entrate al solo fine di consentire ai soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio in conformità alle regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. I suddetti dati sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino a quando il soggetto passivo IVA richiede all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste nell’Allegato 2 al presente provvedimento, l’eliminazione dei singoli codici identificativi univoci dei contratti, a seguito di cessazione del contratto ovvero di identificazione del codice fiscale del committente. Gli esiti di elaborazione delle comunicazioni di cui al punto 2.1, trasmesse con le modalità di cui al punto 2.5, sono consultabili fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di trasmissione delle stesse.”; d) dopo il punto 5 è aggiunto il seguente: “6. Correzioni ed evoluzioni degli allegati” - 6.1 Eventuali modifiche degli allegati del presente provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.”. 1.2. Con il presente provvedimento è aggiornato l’Allegato 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018. MOTIVAZIONI L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, successivamente sostituito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria. Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto, all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 ha dato attuazione al citato comma 6-quater, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio. Tale provvedimento stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi. Il presente provvedimento stabilisce che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); - Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. b) Normativa di riferimento: - Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633; - Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente; - Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366; - Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370; - Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni; - Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni; - Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 27 giugno 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente

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Il provvedimento riguarda la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI), i codici identificativi univoci contrattuali e l'obbligo IVA per i servizi di pubblica utilità. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le regole tecniche del provvedimento 433608/2022, la trasmissione telematica dei dati, la conservazione digitale e il trattamento dei dati secondo il Regolamento GDPR 2016/679, nonché le modalità di comunicazione preventiva richiesta prima della trasmissione delle fatture.

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