Provvedimento AdE In vigore Agevolazioni

Provvedimento AdE 39/2009

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012

Pubblicato: 14/08/2013 In vigore dal: 14/08/2013 Documento ufficiale

Come fruiscono le piccole e micro imprese della Zona Franca Urbana dell'Aquila delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa post-sisma?

Spiegato da FiscoAI
Questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate disciplina le modalità concrete con cui le piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila possono utilizzare le agevolazioni fiscali loro riconosciute a seguito del terremoto del 2009. Le agevolazioni, precedentemente concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, vengono fruite in riduzione dei versamenti tributari tramite il modello F24, presentato esclusivamente per via telematica attraverso i servizi ENTRATEL e FISCONLINE dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia verifica automaticamente, per ogni F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non superi il beneficio residuo ancora disponibile per l'impresa e che la ditta sia effettivamente iscritta nell'elenco dei soggetti ammessi; in caso contrario, il modello viene scartato e i pagamenti non si considerano effettuati. Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica telematicamente all'Agenzia i dati identificativi dei beneficiari e gli importi concessi, con aggiornamenti tempestivi in caso di variazioni, garantendo così il controllo dei limiti complessivi di spesa.

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Riferimento normativo

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012

Testo normativo

Protocollo n. 2013/98764 Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modalità di fruizione delle agevolazioni 1.1. Le agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, sono utilizzate in riduzione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello F24. 1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione sono istituiti i codici da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 2 1.3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate, i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo dell’agevolazione concessa, nonché le eventuali variazioni. 1.4. Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 1.3, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 1.5. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate. Motivazioni L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede, al comma 340, le zone franche urbane e, ai commi da 341 a 341-ter, le agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese situate nelle predette zone franche urbane. Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, all’articolo 10, comma 1-bis, ha previsto l’applicazione di tali agevolazioni ai territori comunali della provincia di L’Aquila individuati e perimetrati dal CIPE quali zona franca urbana. Con deliberazione 13 maggio 2010, n. 39/2010, il CIPE ha disposto l’individuazione e la perimetrazione della zona franca urbana del Comune de L’Aquila e l’assegnazione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, sono state stabilite le modalità per la 3 concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla Zona Franca Urbana de L’Aquila. Tale decreto ha disposto, in particolare, che le agevolazioni previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della citata legge, sono fruite, nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico, in occasione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del 30 luglio 2013, è stato approvato un primo elenco delle imprese ammesse a fruire delle agevolazioni di cui trattasi. Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 4 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1, relativo alle Zone Franche Urbane; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 341 a 341-ter, con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese situate nelle Zone Franche Urbane; Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 10, comma 1-bis, con il quale è stabilito che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede alla individuazione e alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, delle Zone Franche Urbane, istituendo altresì, per il finanziamento delle predette Zone, un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze; Delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2010, n. 268, con la quale sono state disposte l'individuazione e la perimetrazione della Zona Franca Urbana dell'Aquila e l'assegnazione delle relative risorse; Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'articolo 70, comma 2, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila; Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2012 che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 70, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila; Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, con il quale è approvato il modello d’istanza e 5 i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana dell’Aquila; Decreto del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del 30 luglio 2013, con il quale è stato approvato l’elenco delle imprese ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 giugno 2012; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 14 agosto 2013 p. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera IL DIRETTORE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI Paolo Savini

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Questo provvedimento riguarda le agevolazioni fiscali per Zone Franche Urbane, gli incentivi post-sisma per piccole e micro imprese, e la fruizione tramite modello F24 con compensazione tributaria secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di presentazione telematica, i controlli automatizzati dell'Agenzia, il monitoraggio del beneficio residuo e la comunicazione delle variazioni tra Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate per gestire correttamente i versamenti delle imprese aquilane.

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