Provvedimento AdE In vigore IVA

Provvedimento AdE 366/2000

Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

Pubblicato: 01/01/2000 In vigore dal: 01/01/2000 Documento ufficiale

Quali sono le modalità per l'emissione di fatture elettroniche verso consumatori finali da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità che non dispongono del codice fiscale del cliente?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 366/2000 disciplina come i soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilità (come energia, gas, acqua, secondo i decreti ministeriali 366 e 370 del 2000) possono trasmettere fatture elettroniche al Sistema di Interscambio verso consumatori finali per i quali non riescono a reperire il codice fiscale. La norma si applica specificamente ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005, dove il codice fiscale del cliente non era stato riportato e non è stato possibile identificarlo successivamente.

In pratica, gli operatori devono comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate un elenco contenente codici identificativi univoci per ciascun contratto, tramite PEC firmata digitalmente, almeno 20 giorni prima di trasmettere le fatture al SdI. Questi codici univoci (massimo 28 caratteri) sostituiscono il codice fiscale nella fattura elettronica e consentono l'identificazione del rapporto contrattuale. La comunicazione deve includere una dichiarazione conforme al modello allegato e un file con i singoli identificativi.

Per le prime applicazioni, chi ha comunicato i dati entro il 31 gennaio 2019 poteva iniziare a trasmettere fatture dal 20 febbraio 2019. I dati comunicati vengono conservati in una banca dati dedicata presso l'Agenzia fino a quando il contratto non viene aggiornato con il codice fiscale effettivo del cliente.

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Riferimento normativo

Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

Testo normativo

_____ Prot. n. 527125/2018 Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Ambito di applicazione 1.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle fatture elettroniche, emesse nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione, riferite a prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370. 1.2 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle prestazioni di servizi, di cui al punto 1.1, regolate da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005, nei quali non sia stato riportato il codice fiscale del committente e per i quali non sia stato possibile identificare il predetto codice fiscale. 1 _____ 2. Adempimenti preliminari 2.1 Con riferimento ai contratti di cui al punto 1.2, i soggetti passivi IVA tenuti ad emettere le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia delle entrate l’elenco contenente per ciascun contratto:  il proprio numero di partita IVA;  un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il “committente” di cui non dispongono del codice fiscale. Il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri superiore a 28. 2.2 La comunicazione di cui al punto 2.1, firmata digitalmente, è effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata a cui sono allegati:  una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al presente provvedimento (Allegato 1);  un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al presente provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci di cui al punto 2.1. 2.3 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono trasmesse, a partire dal 3 gennaio 2019, all’indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio. 2.4 In fase di prima applicazione, per le comunicazioni di cui al punto 2.1 trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi IVA inviano tramite il Sistema di Interscambio le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 a partire dal 20 febbraio 2019. Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 emesse nel mese di gennaio 2019 sono trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019. 3. Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche 3.1 Le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 sono predisposte secondo le regole 2 _____ tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, nonché secondo quanto indicato nell’Allegato 2, e contengono, quale identificativo del committente, il codice univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo le regole definite al punto 2.2. 4. Controlli 4.1 L’Agenzia delle entrate effettua controlli, anche a campione, per verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dalle disposizioni normative di riferimento. 5. Trattamento dei dati 5.1 I dati trasmessi con comunicazioni di cui al punto 2.1 sono raccolti in una banca dati dedicata e sono trattati dall’Agenzia delle entrate al solo fine di consentire ai soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio in conformità̀ alle regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali dati sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino a quando il soggetto passivo IVA che li ha comunicati modifica i contratti riferiti ai singoli indentificativi unici, riportando negli stessi il codice fiscale del committente e comunicando l’avvenuto aggiornamento all’Agenzia delle entrate mediante una dichiarazione da effettuare secondo le modalità previste dall’Allegato 1 al presente provvedimento. MOTIVAZIONI L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il 3 _____ Sistema di Interscambio. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Sulla base delle predette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria. I soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilità indicati nei decreti ministeriali 24 ottobre 2000, n. 366 e 24 ottobre 2000, n. 370, effettuano servizi anche nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi d’imposta per i quali non detengono e non riescono ad acquisire il corretto codice fiscale. In considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità dei servizi in argomento, l’erogazione di tali servizi non può essere interrotta e la fattura (elettronica) va comunque trasmessa al SdI. Tanto premesso, il decreto legge 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto, all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale. Il presente provvedimento dà attuazione al citato comma 6-quater e prevede che gli operatori – che erogano servizi di pubblica utilità – comunichino all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali che possano essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al SdI. La comunicazione è effettuata mediante PEC, firmata digitalmente dal soggetto legittimato 4 _____ (soggetto passivo IVA che emette la fattura ovvero, nel caso in cui quest’ultimo sia una persona giuridica, rappresentante legale della stessa ovvero soggetto che abbia ricevuto procura speciale da quest’ultimo). Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: ‒ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); ‒ Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); ‒ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); ‒ Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. b) Normativa di riferimento: ‒ Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633; ‒ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente; ‒ Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366; ‒ Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370; ‒ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; ‒ Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio; ‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018; ‒ Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 28 dicembre 2018 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Antonino Maggiore Firmato digitalmente 5

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Il Provvedimento AdE 366/2000 riguarda la fatturazione elettronica verso consumatori finali per servizi di pubblica utilità, disciplinando l'uso di codici identificativi univoci in sostituzione del codice fiscale nel Sistema di Interscambio. Commercialisti e gestori di servizi devono conoscere gli obblighi di comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, le regole tecniche di compilazione della fattura elettronica e i termini per la trasmissione telematica al SdI secondo il decreto legislativo 127/2015.

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