Proroga del termine di presentazione del modello per la "Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n° 446/97"
Qual è il nuovo termine per presentare la comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP?
Spiegato da FiscoAI
Questo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2008 proroga il termine di presentazione di un modello specifico relativo all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Si applica ai soggetti in regime di contabilità ordinaria che intendono optare per il calcolo della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali, come disciplinato dall'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.
Il provvedimento sposta il termine dal 30 maggio 2008 al 31 ottobre 2008, concedendo quindi una proroga di cinque mesi. Questa estensione è motivata dalla complessità delle valutazioni di convenienza che i contribuenti devono effettuare per decidere se esercitare l'opzione, nonché dalla prossimità del termine originario rispetto alla data di pubblicazione del modello.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008. Rimangono validi gli effetti di tutti i modelli già presentati entro i termini originari, quindi chi ha già comunicato l'opzione non è interessato dalla proroga.
Per i commercialisti e i consulenti fiscali, è importante sottolineare che questa opzione rappresenta una scelta rilevante per la pianificazione fiscale aziendale, poiché incide direttamente sul calcolo dell'imponibile IRAP e può comportare significative differenze di carico tributario a seconda della struttura economica dell'impresa.
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Riferimento normativo
Proroga del termine di presentazione del modello per la "Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n° 446/97"
Testo normativo
N. protocollo n.86175 /2008
Proroga del termine di presentazione del modello per la “Comunicazione all’Agenzia delle
Entrate dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo
5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97”.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. Proroga dei termini di presentazione del modello per la comunicazione dell’opzione per la
determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n.
446/97 “.
1.1 Il modello per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della
produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 approvato con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008, pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, è presentato per il periodo d’imposta 2008 esclusivamente per via
telematica e con le modalità previste dal citato provvedimento entro il 31 ottobre 2008.
Motivazioni
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2008, pubblicato sul
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, e' stato approvato il modello per la comunicazione
dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis,
comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 predisposto per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)
del D.Lgs. n. 446 del 1997, in regime di contabilità ordinaria, che intendono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del citato
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D.Lgs. n. 446, che attiene alla determinazione del valore della produzione netta delle società di
capitali e degli enti commerciali.
Il citato provvedimento stabiliva, in particolare, che per il periodo d’imposta 2008, le
predette comunicazioni dovessero essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ossia entro il 30 maggio 2008).
Al fine di agevolare l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti che intendono procedere
alla determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del citato
D.Lgs. n. 446, considerata la prossimità del temine e la complessità delle valutazioni di
convenienza che devono essere effettuate dai contribuenti, il presente provvedimento fissa al 31
ottobre 2008 il nuovo termine entro il quale i contribuenti sono tenuti alla presentazione del
modello di comunicazione dell’opzione.
Rimangono, ovviamente, salvi gli effetti prodotti dai modelli di comunicazione
dell’opzione già presentati nei termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate 31 marzo 2008.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 12 gennaio 2001.
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Disciplina normativa di riferimento.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché
riordino della disciplina dei tributi locali;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei
dati personali;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, comma 50, lettera b), concernente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 marzo 2008.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 maggio 2008
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA F.F.
F.to Villiam Rossi
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Il provvedimento riguarda l'IRAP e la determinazione della produzione netta secondo l'articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997, disciplinando l'esercizio dell'opzione per i soggetti in contabilità ordinaria. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa normativa per assistere le società di capitali e gli enti commerciali nella scelta tra il regime ordinario e quello opzionale di calcolo della base imponibile IRAP, considerando gli effetti sulla pianificazione tributaria complessiva.
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