Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 343826/2014

Estensione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento

Pubblicato: 11/10/2016 In vigore dal: 11/10/2016 Documento ufficiale

Quali soggetti possono accedere al servizio telematico gratuito di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale secondo il Provvedimento AdE 343826/2014?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 343826/2014 estende il diritto di consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale anche alle persone non fisiche (società, enti, associazioni), precedentemente riservato alle sole persone fisiche. Possono accedere al servizio le persone non fisiche registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. La consultazione è completamente gratuita e in esenzione da tributi, e riguarda esclusivamente i beni immobili di cui il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. L'accesso avviene tramite soggetti appositamente incaricati secondo le regole già previste per i servizi telematici, e il sistema verifica automaticamente la coincidenza tra il codice fiscale presente nelle banche dati e quello del titolare dell'abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel, garantendo così che ciascun soggetto possa consultare solo i dati relativi ai propri immobili.

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Riferimento normativo

Estensione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento

Testo normativo

Prot. n. 2016/125592 Estensione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone: 1. Accesso al servizio di consultazione telematica da parte delle persone non fisiche 1.1 A decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia, l’accesso al servizio di consultazione, gratuita ed in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale relativamente ai beni immobili dei quali il soggetto che effettua la consultazione risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, è esteso alle persone non fisiche, registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline definiti, rispettivamente, al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. 1.2 L’accesso alle informazioni di cui al comma 1 è effettuato tramite soggetti appositamente incaricati, secondo le regole già previste per i suddetti servizi telematici. Motivazioni L’art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. 1 Il successivo comma 5-quinquies dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi. L’art. 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate. Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 5-quinquies dell’art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2012, è stato emanato il Provvedimento 4 marzo 2014, con il quale sono state definite le modalità di consultazione telematica, gratuita e in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale, attivando il relativo servizio, in una prima fase, per le persone fisiche. Con il presente provvedimento il servizio di consultazione telematica gratuita è esteso alle persone non fisiche, registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline definiti, rispettivamente, al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui la persona non fisica risulta intestataria e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia la persona non fisica, sia gli immobili di cui la medesima risulta intestataria negli atti catastali. Il servizio di consultazione telematica rende disponibile il relativo esito solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell’abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel. Riferimenti normativi a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art. 64). b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate: Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater). d) Disciplina normativa di riferimento: 2  Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e segg.);  Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 (art. 6, commi 5-quater e 5-quinquies);  Provvedimento 4 marzo 2014, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 02/08/2016 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi 3

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Il provvedimento disciplina l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale per persone non fisiche, società e enti, in relazione ai diritti reali di godimento e alla titolarità immobiliare. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare la documentazione catastale e ipotecaria delle società clienti, in particolare per operazioni di compravendita immobiliare, valutazione del patrimonio aziendale e compliance documentale.

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