Provvedimento AdE In vigore Procedimenti

Provvedimento AdE 296645/2014

Modalità di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modalità per conferire deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica presso l'Agenzia delle Entrate?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento disciplina come i contribuenti possono delegare intermediari (commercialisti, consulenti, professionisti abilitati) a gestire i servizi di fatturazione elettronica. La delega può essere conferita per due servizi principali: la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ricevute ed emesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI), e la registrazione dell'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere i file delle fatture. Il contribuente può conferire la delega direttamente online attraverso l'area riservata Entratel/Fisconline oppure presentando un modulo presso un ufficio territoriale dell'Agenzia. La delega può essere conferita solo a soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (intermediari qualificati), e ha una durata di 4 anni se non diversamente specificato, con possibilità di revoca in qualsiasi momento. Attraverso la delega, l'intermediario può consultare fatture, dati IVA, prospetti di liquidazione trimestrale, comunicazioni transfrontaliere e generare il codice QR per l'acquisizione automatica dei dati anagrafici IVA del delegante.

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Riferimento normativo

Modalità di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

Testo normativo

Prot. n.117689/2018 Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende: a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo; c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali; d) per “SdI”, il Sistema di Interscambio, di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, utilizzato per il recapito delle fatture elettroniche; e) per “fattura elettronica”, il documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio contenente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, 1 quelle stabilite dall’articolo 21-bis del medesimo decreto, nonché le ulteriori informazioni necessarie per il recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio individuate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757; f) per “indirizzo telematico”, la PEC o il codice destinatario di cui al punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757. 2. Servizi delegabili 2.1. L’utilizzo dei seguenti servizi può essere delegato, da ciascun contribuente, ai soggetti di cui al punto 4, con le modalità descritte al punto 5 del presente provvedimento: a) “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, punto 5.3; b) “Registrazione dell’indirizzo telematico”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, punto 5.4. 3. Funzionalità e informazioni rese disponibili 3.1. Il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” consente di: a) ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI; b) consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere); c) consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale 2 dell’IVA del soggetto delegante; d) consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale; e) consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante; f) esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per conto del soggetto delegante; g) consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA; h) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante; i) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR- Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono consultabili informazioni a far data dal 1° gennaio 2017. 3.2. Il servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” consente di: a) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante; b) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR- Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. 4. Soggetti delegabili 4.1. La delega all’utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita 3 esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 5. Modalità di conferimento delle deleghe 5.1. La delega all’utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. 5.2. Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe conferite può essere consultato, da ciascun soggetto delegante, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata. 6. Durata delle deleghe 6.1. La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all’atto del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni. 7. Revoche 7.1. Ciascuna delega può essere revocata in qualsiasi momento, con le stesse modalità di cui al punto 5. 4 MOTIVAZIONI In considerazione di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, in merito alla possibilità che taluni servizi, sviluppati a beneficio degli utenti a supporto dei processi di fatturazione elettronica, siano utilizzabili anche da soggetti appositamente delegati, con il presente Provvedimento vengono disciplinate le modalità di conferimento delle deleghe e definite le funzionalità e le informazioni rese disponibili ai delegati nell’utilizzo di tali servizi. In particolare, con il conferimento della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, al contribuente viene data la possibilità di delegare uno o più intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del d.P.R. n.322 del 1998, all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di fatturazione elettronica, alcuni dei quali già singolarmente delegabili e, in particolare, la ricerca/consultazione/acquisizione di tutte le fatture emesse/ricevute (tramite SdI) dal delegante, la “Registrazione dell’indirizzo telematico”, la “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” trasmessi con la comunicazione del cosiddetto “nuovo spesometro” (art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78) ovvero trasmessi con la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127). Per i contribuenti che non volessero conferire una delega di tale portata, resta la possibilità di delegare, separatamente, uno o più intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 ai servizi di “Registrazione dell’indirizzo telematico”, per indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, e di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”, per la consultazione dei dati relativi al cosiddetto “nuovo spesometro” (identificativi fiscali controparti, data e numero della fattura, imponibile, aliquota e imposta o natura dell’operazione ai fini IVA) delle fatture elettroniche ovvero dei dati delle fatture transfrontaliere, dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA, degli elementi di riscontro, prodotti dall’Agenzia, fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute. Vista l’importanza che andrà a rivestire il nuovo servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle 5 informazioni anagrafiche IVA e del relativo “indirizzo telematico” scelto da un soggetto titolare di partita IVA per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche emesse dai suoi cedenti/prestatori, tale QR-Code potrà essere generato anche da un intermediario in possesso di una qualsiasi delle deleghe all’utilizzo dei servizi “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, “Registrazione dell’indirizzo telematico”, “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”, “Cassetto fiscale delegato”. Resta, infine, sempre valida la possibilità di delegare qualunque soggetto, anche diverso dagli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3 del d.P.R. n.322 del 1998, all’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia per predisporre e trasmettere tramite SdI fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica, nonché per gestire il servizio di conservazione, offerto dall’Agenzia, di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI; anche ai delegati a questo servizio è consentito di generare il QR-Code del soggetto delegante. RIFERIMENTI NORMATIVI a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: ˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); ˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); ˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). b) Normativa di riferimento: ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; ˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 13 giugno 2018 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente 6

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Il provvedimento riguarda la delega per fatturazione elettronica, il Sistema di Interscambio (SdI), gli intermediari di cui all'articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998, la consultazione dei dati IVA e dello spesometro, nonché la registrazione dell'indirizzo telematico. È fondamentale per commercialisti e consulenti che gestiscono i servizi telematici dei clienti, in particolare per la trasmissione dichiarativa e la gestione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA.

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