Quali sono le motivazioni e le modalità della chiusura dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Verolanuova?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento dispone la soppressione dell'ufficio territoriale di Verolanuova, appartenente alla Direzione provinciale di Brescia, a decorrere dal 3 febbraio 2020. La chiusura si rende necessaria a causa della ridottissima dotazione di personale (sei unità compreso il Direttore) che non consente più il regolare funzionamento della sede, aggravata da imminenti pensionamenti che avrebbero ulteriormente ridotto le risorse disponibili. L'Agenzia delle Entrate, in questa fase caratterizzata da un rapido calo degli addetti (circa 4.500 unità perse nel biennio 2018-2019), non può assegnare nuovo personale a sedi sub provinciali per garantire un'ottimale distribuzione delle risorse sul territorio. Per mitigare i disagi all'utenza, sarà contestualmente attivato uno sportello decentrato dell'ufficio di Brescia 2 nella medesima località, che garantirà il presidio territoriale con risorse limitate. Il provvedimento tiene conto anche dello sviluppo dei servizi telematici, che rende sempre meno necessario l'accesso fisico agli uffici per i cittadini.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Chiusura dell’ufficio territoriale di Verolanuova
Testo normativo
prot. n. 2019/897228
Divisione Risorse
Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione
Chiusura dell’ufficio territoriale di Verolanuova
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
1. Chiusura dell’ufficio territoriale di Verolanuova
1.1 Nell’ambito della Direzione provinciale di Brescia, a decorrere dal 3 febbraio 2020 è
soppresso l’ufficio territoriale di Verolanuova. Il bacino di riferimento dell’ufficio soppresso
è assegnato all’ufficio territoriale di Brescia 2.
Motivazioni
Il presente atto dispone la chiusura dell’ufficio territoriale di Verolanuova, appartenente alla
Direzione provinciale di Brescia. La chiusura si rende necessaria perché la ridottissima dotazione
di personale dell’ufficio (sei unità compreso il Direttore, a breve destinate a ridursi ulteriormente
per alcuni imminenti pensionamenti) non ne consente più il regolare funzionamento.
Al riguardo occorre tenere presente che, trattandosi di sede sub provinciale, l’assegnazione di
nuovo personale - oltre ad essere oggettivamente difficile per ragioni logistiche - non sarebbe
coerente con l’esigenza di garantire un’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio in questa
fase caratterizzata dal rapido e costante calo degli addetti (solo nel biennio 2018-2019 l’Agenzia
ha perso circa 4.500 unità, pari al 12% del personale di cui disponeva al 31 dicembre 2017).
La chiusura dell’ufficio di Verolanuova non arrecherà particolari disagi all’utenza, in quanto in
quella località sarà contestualmente attivato uno sportello decentrato dell’ufficio di Brescia 2. Lo
sportello potrà garantire il necessario presidio del territorio anche con un numero limitato di
risorse. Né va dimenticato che il continuo sviluppo dei servizi telematici rende sempre meno
necessario ai cittadini accedere fisicamente in ufficio.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Articolazione interna delle direzioni provinciali:
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 5)
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186067 del 7 agosto 2018
Roma, 29 novembre 2019
per IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
IL DIRETTORE VICARIO
Aldo Polito
firmato digitalmente
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La chiusura di uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate rientra nella riorganizzazione amministrativa e nella gestione delle risorse umane dell'amministrazione fiscale, disciplinata dal Decreto legislativo 300/1999 e dallo Statuto dell'Agenzia. Commercialisti e professionisti devono considerare l'attivazione di sportelli decentrati e servizi telematici come canali alternativi per adempimenti tributari, comunicazioni e istanze presso l'Agenzia delle Entrate.
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