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Provvedimento AdE 202/2024

Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

Pubblicato: 12/12/2025 In vigore dal: 12/12/2025 Documento ufficiale

Qual è la percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate e nelle regioni Marche e Umbria secondo il Provvedimento AdE 202/2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 202/2024 determina che la percentuale del credito d'imposta fruibile è pari al 100 per cento. Questo credito si applica agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. La percentuale è stata fissata al 100 per cento perché l'ammontare complessivo dei crediti richiesti (47.711.015 euro) è risultato inferiore al limite di spesa disponibile (110 milioni di euro), consentendo così il riconoscimento integrale dei crediti comunicati. Ciascun beneficiario può visualizzare l'importo del credito fruibile nel proprio cassetto fiscale e utilizzarlo esclusivamente in compensazione secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. L'ammontare massimo del credito per beneficiario corrisponde al credito risultante dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata, moltiplicato per la percentuale del 100 per cento e troncato all'unità di euro.

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Riferimento normativo

Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

Testo normativo

Prot. n. 570036/2025 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 1.1. La percentuale di cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), è pari al 100 per cento. 1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025, modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 503079 del 19 Agenzia delle entrate - Via Giorgione, 106 – 00147 Roma - tel. 0650543282 – e-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it novembre 2025 (di seguito, Provvedimento), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. 1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal Provvedimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Motivazioni L’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge ha previsto che il credito d’imposta istituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è riconosciuto anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS. L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 (di seguito, legge), ha esteso le disposizioni previste dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14- decies, del decreto-legge anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta 2 risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, come modificato dall’articolo 3, comma 4, della legge, la percentuale è pari al 100 per cento. Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 è risultato pari a 47.711.015 euro, a fronte di 110 milioni di euro di risorse disponibili. Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e 3 dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17); Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre 2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c); Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (articolo 13); Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies); Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 3); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione, di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 503079 del 19 novembre 2025, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14- novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”. 4 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 12 dicembre 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 5

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Il Provvedimento AdE 202/2024 disciplina il credito d'imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate e nelle aree regionali ammissibili agli aiuti a finalità regionale secondo l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare le comunicazioni integrative, il limite di spesa, la compensazione fiscale e le modalità di fruizione del credito per assistere correttamente le aziende beneficiarie.

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