Provvedimento AdE In vigore Procedimenti

Provvedimento AdE 189273/2009

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecn

Pubblicato: 01/01/2009 In vigore dal: 01/01/2009 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di presentazione del modello AA5/6 e quali variazioni richiedono procedure specifiche presso l'Agenzia delle entrate?

Spiegato da FiscoAI
Il modello AA5/6 è utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (come società, associazioni, enti) che non sono obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA per richiedere l'attribuzione del codice fiscale, comunicare variazioni di dati e segnalare fusioni, concentrazioni, trasformazioni o estinzioni. Per la richiesta iniziale del codice fiscale, il modello può essere presentato in quattro modalità: direttamente presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, tramite raccomandata, tramite PEC o attraverso il servizio web nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Per le variazioni ordinarie di dati, è possibile utilizzare anche la trasmissione telematica diretta o attraverso intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche previste. Tuttavia, quando la variazione riguarda il rappresentante legale dell'ente, il modello deve essere presentato esclusivamente presso l'ufficio dell'Agenzia competente per circoscrizione, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o servizio web riservato, allegando copia del documento di identificazione del nuovo rappresentante e una dichiarazione sostitutiva che attesti la sua qualità. Per le comunicazioni di estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione, la trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica.

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Riferimento normativo

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecn

Testo normativo

Prot. n. 491453 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 1.1. Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Modalità per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate 3.1. In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello di cui al punto 1 può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale mediante raccomandata, tramite PEC ovvero tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di variazioni 1 relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione. 3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento. 3.3. Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità: - direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona fisica; - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente. Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione”; b) dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: “4. Aggiornamenti del modello e delle istruzioni 4.1. Eventuali aggiornamenti ai modelli e alle relative istruzioni potranno 2 essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione”. 1.2. Con il presente provvedimento sono approvate le istruzioni per la presentazione del modello AA5/6 “Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione” che, a partire dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle approvate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009. 2. Testo coordinato 2.1. Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti la presentazione del modello AA5/6 da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, per effettuare la domanda di attribuzione del codice fiscale e per la comunicazione delle relative variazioni, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009, coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modifiche introdotte con il presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto. 1. Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni 1.1. È approvato il modello AA5/6, domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione, con le relative istruzioni, che i soggetti non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA sono tenuti ad utilizzare per chiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del decreto ministeriale 28 3 dicembre 1987, n. 539, e per assolvere gli adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 1.2. Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere utilizzato a partire dal 1° febbraio 2010. 2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A). 2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’allegato A) e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento. 2.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A). A tale fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione. 3. Modalità per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate 3.1. In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello di cui al punto 1 può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale mediante raccomandata, tramite PEC ovvero tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del 4 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione. 3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento. 3.3. Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità: - direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona fisica; - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente. Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione. 4. Aggiornamento del modello e delle istruzioni 5 4.1. Eventuali aggiornamenti ai modelli e alle relative istruzioni potranno essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Motivazioni Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009, è stato approvato il modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Al fine di garantire un maggiore controllo e presidio del processo di attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati da parte dei citati soggetti, sono state disciplinate specifiche modalità di presentazione del modello AA5/6. In particolare, il presente provvedimento prevede che, in caso di variazione del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica tenuto alla presentazione del modello AA5/6, quest’ultimo debba essere presentato esclusivamente presso l’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nella quale il sottoscrittore dello stesso attesti la propria qualità di rappresentante in relazione 6 all’ente per il quale rende la dichiarazione. Il presente provvedimento, pertanto, approva le nuove istruzioni allegate al modello AA5/6 che, a partire dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle adottate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009. Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). 7 Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”; Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, e successive modificazioni, recante “Modalità per l’attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall’anagrafe tributaria dei soggetti estinti”; Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1987, n. 539 e successive modificazioni, recante “Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7. AA5/5) e del certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2)”; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività‡ produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (articolo 46 e articolo 47); Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la 8 presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009, recante “Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 17 novembre 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 9

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Il modello AA5/6 è lo strumento principale per l'attribuzione del codice fiscale, la comunicazione di variazioni anagrafiche e la segnalazione di operazioni straordinarie presso l'Agenzia delle entrate. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le diverse modalità di presentazione, in particolare le restrizioni per le variazioni del rappresentante legale, la trasmissione telematica obbligatoria per fusioni e trasformazioni, e l'obbligo di allegare documentazione comprovante le informazioni anagrafiche dell'ente secondo il DPR 445/2000.

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