Provvedimento AdE In vigore Agevolazioni

Provvedimento AdE 178/2020

Definizione delle modalità e dei termini per la cessione del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Qual è la percentuale di credito d'imposta effettivamente fruibile per i sistemi di filtraggio e mineralizzazione dell'acqua nel 2023, e come si calcola l'importo massimo per ciascun beneficiario?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 178/2020 determina che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, la percentuale di credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 6,45%. Questo credito era stato originariamente previsto nella misura del 50% dalla legge 178/2020, ma è stato ridotto proporzionalmente a causa del superamento delle richieste rispetto alle risorse disponibili (1,5 milioni di euro per il 2023 a fronte di richieste per 23.255.702 euro). L'ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario si calcola moltiplicando il credito indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata per la percentuale del 6,45%, troncando il risultato all'euro. I beneficiari possono visualizzare l'importo nel proprio cassetto fiscale e utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 oppure, se persone fisiche non imprenditori, nella dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento delle spese e negli anni successivi fino a esaurimento.

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Riferimento normativo

Definizione delle modalità e dei termini per la cessione del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Testo normativo

Prot. n. 252373/2024 Definizione delle modalità e dei termini per la cessione del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1. Oggetto del provvedimento 1.1. Il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 10, comma 2, del decreto dell’allora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° luglio 2022 (di seguito Decreto), individua le modalità e i termini, con cui i soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, in base all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, la cessione del credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 1.2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. 1 2. Modalità di cessione del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 2.1. I soggetti beneficiari del credito d’imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione. 2.2. La comunicazione della cessione del credito d’imposta di cui al punto 2.1, a cura del cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. 2.3. Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità previste al punto 2.2. 2.4. Dopo l’accettazione di cui al punto precedente, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto. 3. Trattamento dei dati 3.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. – è individuata: a) nell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede il riconoscimento, per i soggetti e alle condizioni ivi indicati, di un credito d'imposta fino al 40% delle spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Il comma 121 dello stesso articolo 1 prevede che il credito d' imposta di cui al comma 117 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 2 b) nell’articolo 10, comma 2, del Decreto secondo il quale il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate; c) nell’articolo 10, comma 3, del Decreto, secondo il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, preventivamente alla pubblicazione del provvedimento di concessione cumulativo, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché, successivamente alla concessione delle agevolazioni, le eventuali variazioni e revoche disposte a seguito delle attività di controllo. 3.2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, relativamente alle attività svolte ai fini della concessione del credito di imposta, e l’Agenzia delle entrate, in merito alla fruizione in compensazione in F24 e alla cessione del credito d’imposta, assumono il ruolo di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ciascuno per le attività di propria competenza. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati oggetto di trattamento sono: - i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale); - i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate rappresentano il set informativo minimo per la corretta fruizione del credito e per verificare, quindi, che l’utilizzo del credito e la sua cessione avvengano nei limiti dell’importo del credito disponibile. 3.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento. 3.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la comunicazione dell’eventuale cessione del credito è effettuata, 3 direttamente dal cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 3.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è presente sulla Piattaforma cessione crediti. 3.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione del credito è stata eseguita l’analisi del rischio ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679. Motivazioni L’articolo 1, comma 117, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. Inoltre, il comma 121, del richiamato articolo 1, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che il credito di cui sopra, in luogo dell’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Al riguardo, l’articolo 10, comma 2, del Decreto ha previsto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la comunicazione della cessione del credito d’imposta. Pertanto, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E del 19 dicembre 2023. 4 Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, e ss.mm.. b) Disciplina normativa di riferimento: Articolo 1, commi dal 117 al 123 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Regolamento (UE) n. 2016/679; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreto dell’allora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° luglio 2022. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 maggio 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente 5

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Il credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua è disciplinato dall'articolo 1, commi 1087-1089, della legge 178/2020 e rappresenta un incentivo fiscale per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre i consumi di plastica. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la percentuale di fruizione effettiva (6,45%), le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate, l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, e la distinzione tra soggetti esercenti attività d'impresa e persone fisiche non imprenditori per la dichiarazione dei redditi.

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