Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
Quali sono i criteri per identificare le incoerenze nelle dichiarazioni 730/2019 con rimborso e come funziona la cooperazione tra Agenzia delle Entrate e INPS per i controlli preventivi?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 175/2019 stabilisce i criteri per individuare elementi di incoerenza nelle dichiarazioni modello 730 presentate con esito a rimborso, applicabili quando il contribuente apporta modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Gli elementi di incoerenza sono identificati principalmente nello scostamento significativo dei dati rispetto ai modelli di versamento, alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dell'anno precedente, oppure nella presenza di altre significative incongruenze rispetto ai dati forniti da enti esterni. Inoltre, sono considerati elementi di incoerenza anche le situazioni di rischio individuate sulla base di irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Per quanto riguarda i controlli preventivi, il provvedimento prevede una modalità di cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, in particolare per le dichiarazioni presentate tramite Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o professionisti abilitati. L'INPS riceve direttamente dai CAF e dai professionisti i risultati contabili (modelli 730-4), e sulla base di questi dati e dei criteri di incoerenza stabiliti, l'Agenzia può effettuare controlli automatizzati o mediante verifica della documentazione entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione. Il rimborso spettante viene erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione.
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Riferimento normativo
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
Testo normativo
Prot. n. 207079/2019
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei
redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione
finalizzata ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni
dei redditi modello 730/2019
1.1 Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello
730/2019 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla
dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o
dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati
risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni
dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza
rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
1.2 È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei
redditi modello 730/2019 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio
individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
2. Modalità di cooperazione per l’applicazione dei criteri di incoerenza
finalizzati ai controlli preventivi delle dichiarazioni
2.1 Ai fini dell’applicazione dei criteri di incoerenza di cui al punto 1 alle
dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di
assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati, per le quali l’INPS riceve i
risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale, si provvede in cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS
secondo modalità attuative stabilite d’intesa.
Motivazioni
L’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con
modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione
del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri
pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate
può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è
successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle
operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il
sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano
fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”.
Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto
nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli
preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni
presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.
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Con il presente provvedimento sono approvati i criteri per individuare gli
elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei
redditi modello 730/2019 con esito a rimborso.
Inoltre, tenuto conto che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 12 marzo 2019 prevede che l’INPS, mediante l’utilizzo di propri sistemi,
riceva direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli
730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, il presente provvedimento
stabilisce che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di
cooperazione con l’INPS.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68,
comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per
l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
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dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni sulla
semplificazione fiscale e sulla dichiarazione dei redditi precompilata.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 19 giugno 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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Il Provvedimento AdE 175/2019 disciplina i controlli preventivi sulle dichiarazioni 730 con rimborso, applicando criteri di incoerenza e soglie di rimborso superiore a 4.000 euro. Commercialisti e CAF devono conoscere questi criteri per assistere correttamente i contribuenti, evitando scostamenti significativi rispetto ai dati certificati e alle dichiarazioni precedenti. La cooperazione tra Agenzia delle Entrate e INPS rappresenta un elemento centrale della semplificazione fiscale e della dichiarazione precompilata.
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