Provvedimento AdE In vigore Procedimenti

Provvedimento AdE 16/2012

Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8,commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

Pubblicato: 16/03/2012 In vigore dal: 16/03/2012 Documento ufficiale

Quali sono le nuove modalità e soglie per la compensazione del credito IVA a partire dal 1° aprile 2012?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 16/2012 riduce la soglia di compensazione del credito IVA annuale o infrannuale da 10.000 euro a 5.000 euro annui, a decorrere dal 1° aprile 2012. Questa norma si applica a tutti i soggetti che intendono utilizzare crediti IVA in compensazione e rappresenta un irrigidimento delle regole anti-abuso introdotte precedentemente. La compensazione può essere effettuata a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. A partire dalla medesima data, i soggetti che compensano crediti IVA superiori a 5.000 euro annui sono obbligati a utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, eliminando la possibilità di compensazione manuale. Per il raggiungimento della soglia di 5.000 euro in ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate prima del 1° aprile 2012. Rimane fermo il limite di 15.000 euro annui per chi non dispone di visto di conformità o attestazione dei controlli sulla dichiarazione.

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Riferimento normativo

Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8,commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

Testo normativo

Prot. 2012/40186 Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1. A decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al punto 1, i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 3. Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012. 4. Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si rinvia a quanto stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009. Motivazioni L’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto degli abusi compiuti in sede di compensazione dei crediti Iva. Le disposizioni introdotte prevedono, tra l’altro, che: 2 - la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241); - i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223); - i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che hanno eseguito il controllo (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78). Successivamente l’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito la riduzione, da 10.000 euro a 5.000 euro annui, del limite di compensabilità individuato dalle prime due disposizioni sopra richiamate. Resta fermo il limite di 15.000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione. Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 20, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2012, è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18 e 19. Per le relative modalità attuative si rimanda a quanto già disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 57, 62, 66, 67, 68, 71, 73). Statuto dell’Agenzia delle entrate (artt. 5 e 6). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (artt. 2 e 5). Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. 3 Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009, recante modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 16 marzo 2012 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993

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Il Provvedimento AdE 16/2012 disciplina la compensazione del credito IVA, gli obblighi telematici e le soglie di compensabilità secondo il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare il visto di conformità, i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e le disposizioni anti-abuso nella gestione dei crediti IVA annuali e infrannuali per i loro clienti.

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