Provvedimento AdE In vigore Agevolazioni

Provvedimento AdE 143438/2020

Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Qual è il nuovo termine per presentare l'autodichiarazione relativa agli aiuti COVID-19 delle Sezioni 3.1 e 3.12?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 233822/2022 proroga il termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti di Stato COVID-19 dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. Questa proroga riguarda i beneficiari degli aiuti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, che disciplina le misure di sostegno economico durante l'emergenza pandemica. La modifica è stata disposta per concedere ai contribuenti un lasso di tempo più ampio per compilare e inviare la documentazione richiesta, in linea con quanto previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che ha prorogato anche i termini di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per i contribuenti che hanno usufruito della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022 oppure, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

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Riferimento normativo

Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022

Testo normativo

Prot. n. 233822/2022 Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1. Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, nonché nelle relative motivazioni, le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2022”. Motivazioni Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Con il medesimo provvedimento sono state, altresì, definite le modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del richiamato decreto dell’11 dicembre 2021 nonché le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni 2 presentate dagli operatori economici. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dal citato articolo 3 del decreto dell’11 dicembre 2021, con il presente provvedimento si dispone la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 30 novembre 2022 anziché entro il 30 giugno 2022. I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, inviano l’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto dell’11 dicembre 2021 sono tenuti a presentare l’autodichiarazione secondo le regole previste dal citato punto 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022, come modificato dal punto 1 del presente provvedimento. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); 3 Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali). b) Disciplina normativa di riferimento Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022; Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n 143438 del 27 aprile 2022; Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 22 giugno 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini firmato digitalmente

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Il provvedimento riguarda la proroga dei termini per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato COVID-19, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e la disciplina delle misure di sostegno economico secondo il quadro temporaneo europeo. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa scadenza del 30 novembre 2022 per la comunicazione agli enti locali e per la corretta gestione della documentazione relativa ai contributi ricevuti dai loro clienti.

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