Provvedimento AdE In vigore Procedimenti

Provvedimento AdE 128/2015

Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”

Pubblicato: 01/01/2015 In vigore dal: 01/01/2015 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per aderire al regime opzionale di controllo del rischio fiscale disciplinato dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 128/2015?

Spiegato da FiscoAI
Il regime opzionale di controllo del rischio fiscale è uno strumento rivolto ai contribuenti che non possono accedere al regime di adempimento collaborativo. Consente loro di adottare un sistema interno di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, comunicandolo all'Agenzia delle entrate tramite apposito modello. L'adesione comporta effetti premiali significativi: il contribuente che comunica tempestivamente i rischi fiscali mediante istanza di interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni, non incorre in sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a quei rischi, a condizione che il comportamento sia conforme a quanto illustrato nell'interpello e non vi siano condotte simulatorie o fraudolente. La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC indicato nelle istruzioni del modello, e l'Ufficio competente (Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale) verifica entro 120 giorni il possesso dei requisiti di validità, inclusa la certificazione del sistema da parte di professionisti indipendenti iscritti agli albi professionali. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro sei mesi comporta la rinuncia all'opzione.

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Riferimento normativo

Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”

Testo normativo

Prot. n. 42022/2026 Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale” IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento, si intende per: a) “decreto”, il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”; b) “decreto ministeriale”, il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025, recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”; c) “regime opzionale”, il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto; d) “articolazioni territoriali competenti per il controllo”, gli uffici Grandi Contribuenti o gli Uffici Controlli soggetti di rilevanti dimensioni incardinati presso le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate secondo i criteri fissati dall’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero gli Uffici Controlli incardinati presso le Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente che esercita l’opzione per il regime opzionale, secondo i criteri fissati ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; e) “uffici competenti per la ricezione delle istanze di interpello”, gli uffici individuati secondo i criteri indicati all’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale; f) “Ufficio”, l’unità organizzativa incardinata presso la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale competente alla gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di Adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto. 2. Competenza degli Uffici L’Ufficio è competente in via esclusiva per la ricezione della comunicazione di adesione al regime opzionale e della relativa documentazione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale nonché per la verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime di cui ai successivi punti 4 e 5. 3. Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata 3.1. Con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative istruzioni, il “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale” (di seguito, “Modello”) da utilizzare per l’esercizio dell’opzione di cui al citato articolo 7-bis del decreto. 3.2. Il Modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, indicato nelle istruzioni per la compilazione del Modello. 4. Istruttoria per il riscontro dei requisiti di validità dell’opzione ai fini dell’accesso al regime opzionale 4.1. L’Ufficio, successivamente alla presentazione del Modello, avvia la relativa attività istruttoria secondo quanto previsto al successivo punto 4.2. 4.2. L’Ufficio verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida di cui all’articolo 4, comma 1-quater, del decreto e che sia stato certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, conformemente alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia del 12 novembre 2024, n. 212. 4.3. Al termine dell’attività istruttoria svolta, l’Ufficio comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata, l’esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell’opzione entro centoventi giorni decorrenti dal ricevimento del Modello. 4.4. In caso di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di interventi ritenuti necessari ai fini dell’accesso al regime opzionale, i termini di cui al punto 4.3 si intendono sospesi sino alla presentazione dell’ulteriore documentazione all’Ufficio, ovvero sino alla presa d’atto dell’avvenuta implementazione delle misure correttive eventualmente richieste. La mancata presentazione della documentazione ovvero la mancata implementazione delle misure correttive entro sei mesi dalla richiesta comportano la rinuncia del contribuente all’esercizio dell’opzione di cui al citato articolo 7-bis del decreto. 4.5. L’Ufficio invia la comunicazione degli esiti di cui al punto 4.2. anche alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente. In ossequio al Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza in data 20 gennaio 2025 in relazione all’applicazione del regime di Adempimento collaborativo la , medesima comunicazione viene inviata al Comando Generale–III Reparto del Corpo della Guardia di finanza. 5. Verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini della permanenza nel regime 5.1. Il riscontro in sede di controllo dei requisiti di validità dell’opzione ai fini della permanenza nel regime, previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale, e dell’osservanza dei doveri di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento degli effetti premiali di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto, è effettuato dall’Ufficio di sua iniziativa o su richiesta delle articolazioni territoriali competenti per il controllo, ai sensi del successivo punto 6.3. 5.2. Il riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti di esercizio dell’opzione ovvero dell’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale è comunicato alle articolazioni territoriali di cui al punto 4.5. e al Comando Generale–III Reparto del Corpo della Guardia di finanza. 6. Istanze di interpello 6.1. I contribuenti aderenti al regime opzionale presentano le istanze di interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2002, n. 212, agli uffici competenti per la ricezione delle istanze di interpello. 6.2. Le articolazioni territoriali competenti per il controllo verificano la corretta applicazione delle risposte rese ai soggetti aderenti al regime opzionale. 6.3. Gli esiti della verifica di cui al punto precedente sono comunicati all’Ufficio per riscontrare la presenza delle condizioni per il riconoscimento degli effetti premiali di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto. 6.4. La Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo, monitora le risposte rese alle istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime opzionale. Motivazioni Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», con l’articolo 1, comma 1, lettera e), ha introdotto l’articolo 7-bis nel decreto, che contiene disposizioni sul regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale. In particolare, il citato articolo 7-bis prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. All’esercizio di tale opzione sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie riferite a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate con apposita istanza di interpello presentata prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o comunque prima del decorso delle relative scadenze. Ciò vale a condizione che il comportamento adottato dal contribuente sia conforme a quanto illustrato nell’istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni tributarie basate su condotte simulatorie o fraudolente. Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui al richiamato articolo 7-bis del decreto. Con il presente provvedimento è approvato il Modello da utilizzare per l’esercizio dell’opzione e sono definite ulteriori modalità applicative del regime, con particolare riguardo alla competenza degli uffici, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, nonché all’attività istruttoria finalizzata a verificare i requisiti di validità dell’opzione per l’accesso e la permanenza nel regime opzionale. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avente ad oggetto “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”; Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; Legge 11 marzo 2014, n. 23 recante “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (articolo 6). Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (articoli 3, 4, 5, 6 e 7); Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”; Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” (articolo 20, comma 1); Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante “Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”; Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”. Protocollo d’intesa in materia di adempimento collaborativo tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza del 25 gennaio 2025; Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025, recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025. La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 3 febbraio 2026 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente

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