Differimento del termine previsto nel provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Qual è il nuovo termine per comunicare all'Anagrafe tributaria le operazioni IVA relative al 2015 per i soggetti con liquidazione mensile?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 122/2013 (modificato da questo atto del 2016) disciplina l'obbligo di comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Con questo provvedimento del 11 aprile 2016, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha differito il termine per l'invio dei dati relativi al 2015 dal 10 aprile al 20 aprile 2016, esclusivamente per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile dell'IVA. La proroga è stata concessa a seguito delle segnalazioni ricevute da associazioni di categoria e ordini professionali, che hanno evidenziato difficoltà tecniche nell'aggiornamento dei propri sistemi informatici e processi operativi. Rimane invece confermato il differimento al 20 settembre 2016 per le comunicazioni relative alle operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, già disposto con precedente provvedimento del 25 marzo 2016.
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Riferimento normativo
Differimento del termine previsto nel provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Testo normativo
Prot. 52425/2016
Differimento del termine previsto nel provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di
comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
dispone:
1. Differimento del termine per l’invio della comunicazione telematica di cui al
provvedimento del 2 agosto 2013
1.1 In deroga a quanto previsto al punto 8.2 del provvedimento del 2 agosto 2013,
il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015, per i soggetti di cui al punto 1 del
citato provvedimento che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, è differito al 20 aprile 2016;
1.2 Resta fermo quanto stabilito nel provvedimento n. 45144 del 25 marzo 2016 di
differimento del termine per le comunicazioni relative alle operazioni con soggetti
residenti nei paesi a fiscalità privilegiata.
Motivazioni
Il presente provvedimento differisce il termine per l’invio della comunicazione
telematica, di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, dal 10 al 20 aprile 2016 per i
soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il rinvio del termine è disposto a seguito delle segnalazioni ricevute dalle
associazioni di categoria e dagli ordini professionali relativa alle difficoltà tecniche di
aggiornamento ed adeguamento dei propri processi operativi.
E’, comunque, confermato il differimento al 20 settembre 2016 del termine per la
comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni relative alle operazioni con
soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata disposto con il provvedimento n. n.
45144 del 25 marzo 2016.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del
13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5,
comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del
Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36
del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle
Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, commi da 209 a 213 e comma 361);
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 1, comma 2);
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 629, lettera b);
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 142)
Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 21);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3);
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 17-ter);
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015;
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013, n. 118;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2010
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 5 novembre 2013;
Provvedimento del 2 agosto 2013;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 25 marzo 2016
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11/04/2016
Il Direttore dell’Agenzia
Rossella Orlandi
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Il provvedimento riguarda la comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni IVA, disciplinata dall'articolo 21 del decreto legge 78/2010. Commercialisti e consulenti fiscali devono rispettare i termini di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare attenzione alle operazioni transfrontaliere e con paesi a fiscalità privilegiata.
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