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Provvedimento AdE 117/2025

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Pubblicato: 03/12/2025 In vigore dal: 03/12/2025 Documento ufficiale

Quale percentuale di credito d'imposta spetta alle Fondazioni di origine bancaria per i versamenti al Fondo unico nazionale nel 2025?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 117/2025 definisce la percentuale del credito d'imposta riconosciuto alle Fondazioni di origine bancaria (FOB) per l'anno 2025, stabilita al 18,1982%. Questo credito d'imposta è riconosciuto dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) come incentivo per i versamenti effettuati al Fondo unico nazionale (FUN), che finanzia i Centri di servizio per il volontariato. La percentuale viene calcolata annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle entrate come rapporto tra le risorse disponibili (10 milioni di euro per gli anni successivi al 2018) e l'importo totale dei versamenti effettuati dalle fondazioni entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nel 2025, a fronte di versamenti complessivi pari a 54.950.226,09 euro, la percentuale applicabile è risultata dal rapporto 10.000.000,00 / 54.950.226,09. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, secondo le modalità previste dal d.lgs. 241/1997.

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Riferimento normativo

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Testo normativo

Prot. n. 546324/2025 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 56 del 4 maggio 2018, la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito, “FOB”), in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale (di seguito, “FUN”) entro il 31 ottobre 2025, è pari al 18,1982 per cento. Motivazioni Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato, l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, “Codice del Terzo settore” o “CTS”), ha istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle FOB e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo sui centri di servizi per il volontariato (di seguito, “ONC”). Ai sensi dell’articolo 64 del citato Codice del Terzo settore, l’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018. L’articolo 62, comma 6, del CTS riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati al FUN, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative disposizioni attuative sono state approvate con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 56 del 4 maggio 2018 (nel seguito “decreto ministeriale”). L’articolo 2 del decreto ministeriale prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il successivo articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale stabilisce che l’ONC trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi. Il medesimo articolo 3, al comma 4, prevede che l’Agenzia delle entrate rende nota, con provvedimento del Direttore, la misura percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN comunicati dall’ONC. Tanto premesso, il presente provvedimento rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante. Tale percentuale, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2025 è pari a 54.950.226,09 euro, a 2 fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 di euro, è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 54.950.226,09; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 18,1982 per cento. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articoli 17 e seguenti); Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni, recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”; 3 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (articoli 62 e 64); Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2018, recante “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo di cui all’articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore”; Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 56 del 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2018, recante “Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 3 dicembre 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 4

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Il credito d'imposta per le Fondazioni di origine bancaria è disciplinato dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dal d.m. 56/2018, ed è correlato ai versamenti al Fondo unico nazionale e alla compensazione tramite F24. Commercialisti e consulenti fiscali devono monitorare la percentuale annuale pubblicata dall'Agenzia delle entrate per determinare l'importo effettivo del credito spettante alle FOB, considerando il limite massimo di 10 milioni di euro annui e la scadenza del 31 ottobre per i versamenti rilevanti.

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