Messaggio INPS In vigore Agevolazioni

Messaggio INPS 952/2018

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rilascio nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) per l’anno 2017.

Pubblicato: 28/02/2018 In vigore dal: 28/02/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per integrare le domande di Bonus asilo nido relative all'anno 2017 con la documentazione dei mesi da settembre a dicembre?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 952/2018 introduce una nuova funzionalità per permettere ai richiedenti del Bonus asilo nido di integrare le domande presentate per l'anno 2017, aggiungendo la documentazione relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 che erano stati omessi nella domanda originaria. Questa misura risponde all'elevato numero di richieste di riesame pervenute da utenti che non avevano potuto allegare tempestivamente i documenti di spesa per questi mesi, poiché non erano ancora in loro possesso al momento della presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2017.

La procedura di integrazione è disponibile a partire dal 2 marzo 2018 attraverso l'area riservata del cittadino, accedendo al menù "Allegati Domande". L'utente può selezionare la domanda da integrare e scegliere la tipologia di documento (ad esempio fattura), visualizzando sia i mesi già richiesti che quelli non inseriti inizialmente, evidenziati in rosso, per allegare la relativa documentazione di spesa.

Per le domande già respinte, è necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la funzione "allega nuovo documento su respinta" nel menù "invio richiesta di variazione". Una volta che lo stato della domanda viene ripristinato a "da istruire", il richiedente potrà procedere all'allegazione della documentazione secondo le modalità ordinarie.

Il termine ultimo e improrogabile per allegare la documentazione relativa alle domande di Bonus asilo nido per l'anno 2017 è fissato al 31 marzo 2018. La documentazione allegata sarà resa disponibile alla Struttura territoriale INPS per la fase istruttoria e la successiva valutazione del diritto al contributo.

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Riferimento normativo

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rilascio nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) per l’anno 2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 01-03-2018 Messaggio n. 952 OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rilascio nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) per l’anno 2017. Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, ha disposto che ”con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità”. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state emanate le disposizioni attuative. Con la circolare n. 88 del 22 maggio 2017 sono state fornite, in relazione alla presentazione della domanda per l’anno 2017, le istruzioni operative e la disciplina di dettaglio concernenti l’accesso ai benefici di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. (Buono per pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati) e all’articolo 4 del D.P.C.M. (Buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche). Nello specifico, con la citata circolare sono state date disposizioni per la gestione della fase transitoria dal 1 gennaio 2017 al 17 luglio 2017, data di rilascio della procedura di acquisizione della domanda, prevedendo due diverse modalità di presentazione e gestione riferite alle due fattispecie di minore con frequenza scolastica compresa tra gennaio e luglio 2017 (mesi per i quali il richiedente era già in possesso di documentazione di spesa) e di minore frequentante per il periodo settembre-dicembre 2017. Ciò premesso, all’esito della chiusura della procedura di acquisizione delle istanze relative all’anno 2017, avvenuta il 31 dicembre 2017, sono pervenute numerose richieste di riesame da parte di utenti, che hanno omesso di indicare nella domanda di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) tutti o parte dei mesi di frequenza compresi tra settembre e dicembre 2017, per i quali non sono entrati immediatamente in possesso della documentazione di spesa. Per tali mensilità, dunque, gli utenti non hanno potuto procedere in tempo utile all’allegazione dei documenti necessari ad ottenere il contributo relativo a tali mensilità. Tenuto conto dell’elevato numero di richieste pervenute è stata predisposta una nuova funzionalità che, a far data dal 2 marzo 2018, consentirà di integrare la domanda originaria e permetterà di allegare la documentazione di spesa relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, anche ai richiedenti che abbiano omesso di indicare le relative mensilità in domanda. Il cittadino potrà inserire le mensilità “aggiuntive” attraverso l’area riservata, accedendo al menù “Allegati Domande”. Dopo aver selezionato la domanda da integrare e la tipologia di documento da inserire (es: Fattura), saranno visibili, oltre a tutti i mesi già richiesti in domanda, i mesi (“settembre”, “ottobre”, “novembre” e “dicembre”) non inseriti all’atto della domanda (in rosso), dando così la possibilità di allegare la relativa documentazione di spesa. La documentazione allegata, appositamente evidenziata, sarà resa disponibile alla Struttura territoriale per la fase istruttoria. Si fa presente che, per inserire le mensilità aggiuntive con riferimento a domande che risultino già in stato “respinta”, sarà necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la funzione “allega nuovo documento su respinta”, presente nel menù “invio richiesta di variazione”. Una volta ripristinato lo stato “da istruire”, il richiedente potrà procedere ad allegare la documentazione relativa ai mesi non indicati in domanda con le modalità sopra descritte. Si sottolinea che il termine ultimo per allegare la documentazione relativa a domande di Bonus asilo nido per l’anno 2017 è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2018. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 952/2018 disciplina l'accesso al Bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 232/2016, un beneficio economico destinato alle famiglie con figli nati dal 1° gennaio 2016 per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di integrazione documentale, i termini di presentazione e la gestione delle domande respinte per assistere correttamente i propri clienti nella rivendicazione del contributo annuale di 1.000 euro parametrato a undici mensilità.

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