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Messaggio INPS 698/2025

Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Pubblicato: 25/02/2025 In vigore dal: 25/02/2025 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni per carichi di famiglia?

Spiegato da FiscoAI
La legge di Bilancio 2025 ha modificato l'articolo 12 del TUIR introducendo limiti più stringenti alle detrazioni per carichi di famiglia. Per i figli a carico, la detrazione è ora riconosciuta fino a un massimo di 950 euro per ciascun figlio solo se ha età compresa tra 21 e 30 anni, oppure se ha 30 anni o più ma con disabilità accertata secondo la legge 104/1992. I figli che hanno compiuto 30 anni senza disabilità non hanno più diritto alla detrazione, indipendentemente dalla loro situazione economica.

Per gli ascendenti a carico (genitori, nonni, ecc.), la detrazione è stata ridotta a un massimo di 750 euro per ciascun ascendente convivente con il contribuente, da ripartire pro quota tra i familiari che vi hanno diritto. Questa modifica rappresenta una significativa restrizione rispetto alla disciplina precedente, poiché limita il beneficio fiscale a specifiche categorie di familiari.

Una novità rilevante riguarda i cittadini non italiani: le detrazioni per carichi di famiglia non spettano più ai contribuenti che non sono cittadini italiani, dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero. Rimane invece invariata la disciplina speciale per i non residenti Schumacker prevista dall'articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

L'INPS, in qualità di sostituto di imposta, ha adeguato il sistema informatico delle "Detrazioni Unificate" azzerando automaticamente le detrazioni per figli over 30 non disabili e revocando quelle per altri familiari, richiedendo ai contribuenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. È responsabilità del contribuente dichiarare il diritto alle detrazioni e segnalare prontamente modifiche della situazione familiare.

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Riferimento normativo

Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Testo normativo

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 26-02-2025 Messaggio n. 698 OGGETTO: Applicazione delle novità fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 L’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha introdotto le seguenti novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): al comma 1, lettera c) del citato articolo 12, con riferimento ai figli a carico, la detrazione per carichi di famiglia spettante è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; al comma 1, lettera d), del medesimo articolo, la detrazione fiscale è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che vi hanno diritto, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente; è aggiunto all’articolo 12, il comma 2-bis, il quale prevede che: “Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero”. Al riguardo, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato: azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili; revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente. In merito al comma 2-bis dell’articolo 12, inserito dall’articolo 1, comma 11, lettera b), della legge di Bilancio 2025, si fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Si ritiene, tuttavia, utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti c.d. Schumacker prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR. Si rappresenta, infine, che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall'articolo 12 del TUIR e rappresentano un istituto fondamentale dell'IRPEF per ridurre il carico fiscale dei contribuenti con familiari a carico. Commercialisti e consulenti fiscali devono monitorare attentamente i limiti reddituali, le condizioni di convivenza e i requisiti di età e disabilità, nonché verificare la cittadinanza del contribuente e la residenza dei familiari per evitare errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella comunicazione al sostituto di imposta.

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