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Messaggio INPS 5089/2017

Chiarimenti in materia di detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR.

Pubblicato: 19/12/2017 In vigore dal: 19/12/2017 Documento ufficiale

È necessario presentare ogni anno una richiesta formale per rinunciare alle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del TUIR, oppure la rinuncia ha effetto permanente?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 5089/2017 chiarisce che i beneficiari di prestazioni INPS che intendono rinunciare in tutto o in parte alle detrazioni per reddito previste dall'articolo 13 del TUIR devono comunicare questa scelta all'INPS ogni anno. Non si tratta di una comunicazione una tantum, ma di un adempimento ricorrente annuale, poiché il riconoscimento della detrazione costituisce un diritto del contribuente e un obbligo correlativo del sostituto d'imposta, e deve essere valutato con riferimento ai fatti economici di ciascun anno di imposta. La norma si applica a tutti i percettori di prestazioni INPS (pensioni, indennità, assegni) che desiderino modificare il trattamento fiscale rispetto a quanto il sostituto d'imposta applicherebbe automaticamente sulla base del reddito erogato. Allo stesso modo, devono essere comunicate annualmente le richieste di applicazione di aliquote più elevate degli scaglioni di reddito, qualora il contribuente intenda subire maggiori trattenute fiscali. Diversamente, per le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 TUIR), la richiesta non deve essere rinnovata annualmente, ma solo in caso di variazione della situazione familiare.

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Riferimento normativo

Chiarimenti in materia di detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR.

Testo normativo

Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 20-12-2017 Messaggio n. 5089 OGGETTO: Chiarimenti in materia di detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR. Sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla necessità o meno di apposita istanza annuale nei casi in cui i beneficiari di prestazioni intendano rinunciare in tutto o in parte della detrazione di cui all’articolo 13 del TUIR (c.d. detrazioni per reddito). Al riguardo, con il messaggio Hermes n. 4707 del 22/11/2016, nell’illustrare la nuova procedura DETRA che gestisce l’archivio unico relativo alle detrazioni di imposta, sono state fornite indicazioni riguardo alle modalità di richiesta e di variazione delle detrazioni di cui all’articolo 12 TUIR (detrazioni per carichi di famiglia). Con il presente messaggio si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni di spettanza e variazione delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR. Con particolare riguardo agli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.” Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 7 del TUIR, l’imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell’anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione di cui all’articolo 13 costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. Parimenti, si conferma che devono essere annualmente comunicate all’Istituto le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito, comportando, tali aliquote, trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate. Resta fermo che, in base all’articolo 7, del decreto-legge n. 70/2011, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del TUIR e che, pertanto, la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione del carico familiare. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del TUIR rappresentano un diritto del contribuente e un obbligo del sostituto d'imposta, richiedendo comunicazione annuale per variazioni o rinunce. Il messaggio INPS 5089/2017 distingue tra detrazioni per reddito (articolo 13) e detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12), con regimi diversi di rinnovo annuale. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare annualmente presso i loro clienti percettori di prestazioni INPS se intendono modificare l'applicazione delle detrazioni, gli scaglioni di reddito o le aliquote di tassazione.

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