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Messaggio INPS 471/2020

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell’anno di imposta 2019 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche

Pubblicato: 06/02/2020 In vigore dal: 06/02/2020 Documento ufficiale

Quali sono le scadenze e le modalità per la trasmissione dei dati relativi a fringe benefit e stock option erogati ai dipendenti cessati nel 2019?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 471/2020 disciplina come le aziende devono comunicare all'Istituto i compensi sotto forma di fringe benefit e stock option corrisposti nel 2019 ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nello stesso anno. Secondo il principio di onnicomprensività previsto dall'articolo 51 del TUIR, questi vantaggi accessori sono assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente, proprio come la retribuzione in denaro. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e trasmettere i dati all'amministrazione finanziaria per la dichiarazione precompilata. Per questo motivo, le aziende interessate devono inviare telematicamente i dati entro il 20 febbraio 2020 attraverso l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali" disponibile sul sito www.inps.it. I flussi trasmessi in ritardo non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale, ma genereranno rettifiche alle Certificazioni Uniche con obbligo di dichiarazione dei redditi per il contribuente.

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Riferimento normativo

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell’anno di imposta 2019 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-02-2020 Messaggio n. 471 OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell’anno di imposta 2019 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività”, che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione - che deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto - dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2019 ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. Al riguardo, l’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, entro il febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, questo Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria i flussi delle certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Tanto premesso, per consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, le aziende interessate dovranno inviare telematicamente all’Istituto, entro e non oltre il 20 febbraio 2020, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso dell’anno 2019 al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2019. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Con l’occasione si rammenta di seguito il percorso di accesso per l’invio dei flussi l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale, www.inps.it: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”. Nel menu di sinistra della pagina è presente un collegamento (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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La normativa riguarda l'assoggettamento a tassazione dei fringe benefit e delle stock option secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, con particolare attenzione agli adempimenti del sostituto d'imposta, al conguaglio fiscale di fine anno e alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche. Commercialisti e aziende devono rispettare le scadenze per evitare che i dati non siano considerati nel conguaglio e generino successive rettifiche.

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