Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Indicazioni per il periodo d’imposta 2019
Quali sono le modalità e i termini per presentare la domanda di detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all'estero nel 2019?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 4161/2018 disciplina le modalità con cui i pensionati residenti all'estero in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia per il periodo d'imposta 2019. Questa normativa si applica specificamente ai pensionati che risiedono stabilmente fuori dall'Italia ma mantengono diritti fiscali nel nostro ordinamento, e riguarda la possibilità di dedurre dal reddito imponibile gli oneri derivanti dal mantenimento di familiari a carico.
Per il 2019, i pensionati possono presentare la domanda attraverso tre canali: direttamente online sul sito INPS utilizzando PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello, tramite l'assistenza gratuita dei Patronati, oppure mediante domanda cartacea alle strutture territoriali INPS. La scadenza cruciale è il 15 febbraio 2019: chi ha già fruito delle detrazioni nel 2018 e presenta domanda entro questa data mantiene automaticamente le detrazioni per il 2019.
Chi presenta la domanda dopo il 15 febbraio 2019 subisce la revoca delle detrazioni con effetto dalla rata di aprile 2019, con conseguente adeguamento della tassazione mensile e recupero in 11 rate delle detrazioni provvisoriamente erogate. Tuttavia, se successivamente presenta comunque la domanda, le detrazioni vengono riattribuite dalla prima rata utile con conguaglio a credito per i mesi precedenti.
Un aspetto rilevante è l'aumento del limite di reddito per i figli a carico: a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite passa da 2.840,51 euro a 4.000 euro. Inoltre, i pensionati devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni nei carichi familiari durante l'anno, pena conseguenze sulla corretta applicazione delle detrazioni.
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Riferimento normativo
Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Indicazioni per il periodo d’imposta 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09-11-2018
Messaggio n. 4161
Allegati n.1
OGGETTO: Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i
pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato
scambio di informazioni. Indicazioni per il periodo d’imposta 2019
Per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 917/86
(TUIR), i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di
informazioni, devono presentare annualmente apposita domanda all’Istituto riferita a ciascun
periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 21 settembre 2015 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per averne
diritto, ai sensi dell’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.
Si rammenta che la legge di bilancio 2018 (commi 252 e 253 dell’articolo 1 della legge n. 205
del 2017, di cui all‘allegato n. 1) ha disposto, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo
12, comma 2, del TUIR che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a
24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato
4.000 euro (anziché 2.840,51 euro).
Per il periodo d’imposta 2018, con il messaggio n. 5090 del 20/12/17 sono state fornite
indicazioni in merito alle modalità e termini utili per presentare la domanda di applicazione
delle detrazioni per carichi familiari.
Per il periodo d’imposta 2019, si comunica che i pensionati residenti in Paesi che assicurano un
adeguato scambio di informazioni, in base alla normativa fiscale vigente, possono richiedere
all’Inps l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, attraverso le consuete modalità,
di seguito elencate:
- direttamente, con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello accedendo al
servizio on line dedicato, disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso:
“Prestazioni e Servizi” > “Fascicolo previdenziale cittadino” > “D.21/09/2015 Rich. Detr. Res.
Estero”;
- avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo
applicativo nell’apposita sezione loro dedicata, accedendo dal sito istituzionale www.inps.it al
seguente percorso: “Tutti i Servizi” > “Servizi per i Patronati” > “Gestione Residenti Estero”
>”D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero”.
Le Strutture territoriali dell’Inps acquisiranno eventuali domande cartacee, complete di
attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, fatte pervenire dai cittadini.
Inoltre, si precisa che, per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio
di informazioni, che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2018,
saranno mantenute per il periodo d’imposta 2019 le suddette detrazioni se la presentazione
della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2019, fermo
restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi familiari che si
dovessero verificare successivamente in corso d’anno.
Viceversa, qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette
detrazioni dovesse avvenire dopo il termine del 15 febbraio 2019, si procederà alla revoca
delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2019 per tutte le gestioni, con adeguamento
mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente
attribuite nelle mensilità in 11 rate.
Qualora, successivamente alla revoca operata nei termini precedentemente descritti,
dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle
detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la
prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle
mensilità pregresse.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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Le detrazioni per carichi familiari sono disciplinate dall'articolo 12 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e dal decreto 21 settembre 2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con particolare riferimento all'articolo 24, comma 3-bis, che regola i requisiti per i residenti all'estero. Commercialisti e consulenti fiscali devono monitorare i termini di presentazione delle domande annuali, i limiti di reddito dei familiari a carico, e le modalità di revoca e riattribuzione delle detrazioni per garantire la corretta gestione fiscale dei pensionati esteri.
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