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Messaggio INPS 416/2021

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche

Pubblicato: 28/01/2021 In vigore dal: 28/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono le scadenze e le modalità per la trasmissione dei dati relativi a fringe benefit e stock option erogati ai dipendenti cessati nel 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 416/2021 disciplina come i datori di lavoro devono comunicare all'INPS i compensi sotto forma di fringe benefit e stock option corrisposti nel 2020 ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro durante quell'anno. Questa comunicazione è necessaria perché l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e trasmettere le Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata. La scadenza perentoria per l'invio telematico dei dati è il 22 febbraio 2021: i flussi pervenuti dopo questa data non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale, ma genereranno rettifiche alle Certificazioni Uniche con obbligo di dichiarazione dei redditi per il contribuente. Per l'invio è obbligatorio utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali" disponibile sul portale INPS, che consente sia l'acquisizione di singole comunicazioni che l'invio di file in formato predefinito, con disponibilità di software di controllo e manuale di istruzioni.

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Riferimento normativo

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 29-01-2021 Messaggio n. 416 OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. Al riguardo, si rappresenta che l’articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, limitatamente al periodo di imposta 2020, ha disposto la non concorrenza del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, fino ad un limite di euro 516,46 annui (il limite ordinario è di euro 258,23). Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione - che deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto - dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. Al riguardo, l’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Tanto premesso, per consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2020. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti”. Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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Il messaggio INPS riguarda l'applicazione dell'articolo 51 del TUIR (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente) e dell'articolo 112 del decreto-legge 104/2020, che per il 2020 ha elevato il limite di non concorrenza dei fringe benefit a 516,46 euro annui. Commercialisti e aziende devono gestire correttamente la tassazione di questi benefit, il conguaglio fiscale di fine anno e la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche secondo le disposizioni del DPR 600/1973 sulla sostituzione d'imposta.

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