Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Qual è il termine di pagamento per le cartelle notificate tra settembre e dicembre 2021, e si applica anche agli avvisi di addebito INPS?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4131/2021 estende da 60 a 150 giorni il termine per pagare le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Questa proroga consente ai contribuenti di disporre di più tempo per adempiere all'obbligo di pagamento senza incorrere in ulteriori somme aggiuntive, e durante questo periodo l'agente della riscossione non può avviare attività di recupero del debito. La norma si applica esclusivamente alle cartelle notificate dall'agente della riscossione, non ad altre forme di riscossione. Tuttavia, gli avvisi di addebito emessi direttamente dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 78/2010 rimangono esclusi da questa estensione e mantengono il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica, poiché rientrano nella competenza gestionale esclusiva dell'Istituto e non nella competenza dell'agente della riscossione.
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Riferimento normativo
Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 24-11-2021
Messaggio n. 4131
OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione
del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate
nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
1. Premessa
L’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che: “Con
riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1°
settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal
ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello
stesso decreto, in centocinquanta giorni”.
Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre
2021 al 31 dicembre 2021 viene, quindi, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica
(rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza
l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della
riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
2. Avvisi di addebito ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Esclusione dall’applicabilità del termine di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146
In merito alla citata previsione, l’Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero
dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di
acquisire un parere sulla portata applicativa della norma.
Nella richiesta è stata evidenziata l’assenza nella formulazione della norma di qualsiasi
riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto,
mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi
dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a
parere dell'Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del
succitato articolo 2.
Nel riscontrare la richiesta come sopra esposta, entrambi i Ministeri hanno confermato
la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme
di cui all'articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto
contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto” e specificando,
sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell'articolo 2 del decreto-
legge n. 146/2021, che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola
attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione”.
Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n.
78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 25,
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto
nel medesimo avviso.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4131/2021 riguarda l'estensione dei termini di pagamento per cartelle di pagamento e avvisi di addebito, disciplinati dal DPR 602/1973 e dal decreto-legge 78/2010. Commercialisti e responsabili della riscossione devono distinguere tra cartelle notificate dall'agente della riscossione (150 giorni) e avvisi di addebito INPS (60 giorni), considerando le implicazioni sulla gestione dei debiti tributari e previdenziali, sulla sospensione delle azioni di recupero e sulla pianificazione dei pagamenti.
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