Messaggio INPS In vigore Procedimenti

Messaggio INPS 4131/2021

Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Pubblicato: 23/11/2021 In vigore dal: 23/11/2021 Documento ufficiale

Qual è il termine di pagamento per le cartelle notificate tra settembre e dicembre 2021, e si applica anche agli avvisi di addebito INPS?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4131/2021 estende da 60 a 150 giorni il termine per pagare le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Questa proroga consente ai contribuenti di disporre di più tempo per adempiere all'obbligo di pagamento senza incorrere in ulteriori somme aggiuntive, e durante questo periodo l'agente della riscossione non può avviare attività di recupero del debito. La norma si applica esclusivamente alle cartelle notificate dall'agente della riscossione, non ad altre forme di riscossione. Tuttavia, gli avvisi di addebito emessi direttamente dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 78/2010 rimangono esclusi da questa estensione e mantengono il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica, poiché rientrano nella competenza gestionale esclusiva dell'Istituto e non nella competenza dell'agente della riscossione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 24-11-2021 Messaggio n. 4131 OGGETTO: Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 1. Premessa L’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”. Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene, quindi, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. 2. Avvisi di addebito ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esclusione dall’applicabilità del termine di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 In merito alla citata previsione, l’Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa della norma. Nella richiesta è stata evidenziata l’assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a parere dell'Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del succitato articolo 2. Nel riscontrare la richiesta come sopra esposta, entrambi i Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme di cui all'articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto” e specificando, sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell'articolo 2 del decreto- legge n. 146/2021, che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione”. Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 4131/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 4131/2021 riguarda l'estensione dei termini di pagamento per cartelle di pagamento e avvisi di addebito, disciplinati dal DPR 602/1973 e dal decreto-legge 78/2010. Commercialisti e responsabili della riscossione devono distinguere tra cartelle notificate dall'agente della riscossione (150 giorni) e avvisi di addebito INPS (60 giorni), considerando le implicazioni sulla gestione dei debiti tributari e previdenziali, sulla sospensione delle azioni di recupero e sulla pianificazione dei pagamenti.

Normative correlate

Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…
Regolamento UE 1751/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026,…
Regolamento UE 1471/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, …
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spe… Provvedimento AdE 234 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000

Altri Messaggio INPS

Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1… 1618/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →