Come possono i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali richiedere l'applicazione di un'aliquota fiscale più elevata o la rinuncia alle detrazioni d'imposta?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3772/2020 disciplina le modalità con cui i pensionati e i beneficiari di prestazioni previdenziali possono comunicare all'INPS la volontà di applicare un'aliquota più elevata degli scaglioni di reddito e/o di rinunciare, totalmente o parzialmente, alle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR. Questa comunicazione deve essere effettuata ogni anno compilando un'apposita dichiarazione online attraverso il servizio "Detrazioni fiscali – domanda e gestione" disponibile sul sito www.inps.it. A partire dal 15 ottobre 2020, le richieste potevano essere presentate anche per il periodo d'imposta 2021. La norma si applica a tutti i beneficiari di pensioni e prestazioni previdenziali che desiderino modificare il trattamento fiscale ordinario della loro posizione reddituale. È importante sottolineare che in assenza di esplicita comunicazione, l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, applicherà automaticamente le aliquote ordinarie e riconoscerà le detrazioni secondo la normativa vigente, sulla base del reddito effettivamente erogato.
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Riferimento normativo
Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-10-2020
Messaggio n. 3772
OGGETTO: Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la
rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative
Come già illustrato nel messaggio n. 3853 del 24 ottobre 2019, i beneficiari delle prestazioni
pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni
annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni
d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono
tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno.
Al riguardo, con il presente messaggio si rende noto che le relative richieste possono essere
inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato
“Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2020, è possibile acquisire le suddette
richieste anche per il periodo d’imposta 2021.
Resta fermo che in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto
d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di
reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del T.U.I.R., sulla
base del reddito erogato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La richiesta di maggiore aliquota e rinuncia alle detrazioni rientra nella gestione del prelievo fiscale su pensioni e prestazioni previdenziali, disciplinata dal TUIR e dall'articolo 13 del DPR 917/1986. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa procedura per assistere i clienti pensionati nella pianificazione fiscale e nella corretta comunicazione all'INPS, considerando l'impatto sulla dichiarazione dei redditi e sulla posizione reddituale complessiva del beneficiario.
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