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Messaggio INPS 368/2017

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Pubblicato: 25/01/2017 In vigore dal: 25/01/2017 Documento ufficiale

Quali benefici fiscali spettano alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti a partire dal 2017?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 368/2017 introduce un'importante estensione dei benefici fiscali per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, a decorrere dal periodo di imposta 2017. La norma riguarda i trattamenti pensionistici erogati a coloro che hanno subito danni per cause di servizio, secondo le disposizioni della legge 466/1980, legge 302/1990 e della legge 266/2005. In pratica, questi assegni pensionistici vengono completamente esentati dall'IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali, riconoscendo così una forma di tutela fiscale per chi ha subito sacrifici nell'esercizio del dovere.

L'applicazione del beneficio avviene d'ufficio da parte dell'INPS a livello centrale, senza necessità di richiesta da parte del beneficiario. L'Istituto provvede automaticamente all'esenzione fiscale e al rimborso delle ritenute già operate negli anni precedenti, utilizzando i dati già in suo possesso per identificare i soggetti aventi diritto. Un aspetto tecnico importante riguarda la gestione delle addizionali: sui ratei di pensione del 2017 continueranno ad applicarsi le trattenute addizionali relative al 2016, poiché queste vengono prelevate a saldo nell'anno successivo a quello di riferimento.

Per i commercialisti e i consulenti fiscali, questa norma rappresenta un elemento rilevante nella gestione della dichiarazione dei redditi dei clienti beneficiari, in quanto esclude completamente dal reddito imponibile i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere. È importante verificare se i propri assistiti rientrano nelle categorie protette dalle leggi richiamate per applicare correttamente l'esenzione e coordinare la posizione con eventuali altri redditi.

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Riferimento normativo

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Testo normativo

Il Direttore Generale Roma, 26-01-2017 Messaggio n. 368 OGGETTO: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 – all’art.1, comma 211, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. Per quanto sopra i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti riguardati dalle disposizioni ivi richiamate vengono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali. Al riguardo, si precisa che, sui ratei di pensione del 2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016; come noto, infatti, tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell’anno successivo a quello di riferimento. L’esenzione fiscale ed il rimborso delle ritenute già operate verranno applicati d’ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti, titolari dei trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, individuati attraverso le informazioni disponibili presso questo Istituto. Con successivo messaggio sarà illustrata l’attività massiva di esenzione. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'esenzione IRPEF per vittime del dovere si applica ai trattamenti pensionistici secondo la legge 232/2016, coordinandosi con le norme sulla deduzione delle addizionali regionali e comunali. Commercialisti e consulenti devono considerare questa agevolazione nella gestione della base imponibile IRPEF e nella riconciliazione delle ritenute d'acconto, verificando l'applicazione automatica dell'esenzione da parte dell'INPS e il rimborso delle trattenute pregresse.

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