Messaggio INPS In vigore Agevolazioni

Messaggio INPS 3505/2017

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017

Pubblicato: 07/09/2017 In vigore dal: 07/09/2017 Documento ufficiale

Quali sono le conseguenze fiscali e amministrative della cessazione del ruolo di sostituto d'imposta dell'INPS sui trattamenti pensionistici delle vittime del dovere a partire dal 1° gennaio 2017?

Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2017, l'INPS ha cessato di operare come sostituto d'imposta sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, in applicazione dell'art. 1, comma 211, della legge di Bilancio 2017. Questo significa che l'Istituto non applica più ritenute IRPEF su questi redditi pensionistici, limitandosi al ruolo di semplice erogatore della prestazione. La norma prevede un'esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da tali trattamenti, con effetto retroattivo dal primo gennaio dell'anno. Di conseguenza, l'INPS non gestisce elaborazioni di conguaglio tramite modello 730 per questi soggetti, nemmeno per il periodo d'imposta 2016, e non effettua rimborsi o trattenute derivanti da dichiarazioni 730, sebbene sia stato rilasciato il modello CU/2017. I contribuenti titolari di questi redditi dovranno gestire autonomamente la loro posizione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, senza intervento dell'INPS nella fase di conguaglio.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 08-09-2017 Messaggio n. 3505 OGGETTO: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017 Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017, n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 questo Istituto ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della disposizione normativa di cui all’art.1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Bilancio 2017 – in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti. In particolare: - con il messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017 sono state chiarite le modalità di rimborso delle ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017, nonché la decorrenza dell’interruzione delle trattenute IRPEF, non più applicabili sui trattamenti pensionistici in oggetto. - con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 sono state fornite ulteriori istruzioni circa la platea interessata dall’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211, della legge di Bilancio 2017. Ciò premesso, col presente messaggio si precisa che in base al disposto di cui al comma 211 in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione. Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, questo Istituto non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016. Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3505/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa riguarda l'esenzione IRPEF per vittime del dovere e familiari superstiti, la cessazione della sostituzione d'imposta e il ruolo dell'INPS come erogatore di prestazioni pensionistiche. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'impatto sulla dichiarazione dei redditi 730, sulla gestione delle ritenute e sulla corretta qualificazione dei redditi esenti nel quadro della tassazione personale dei beneficiari.

Normative correlate

Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Legge 89/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attivi…
Circolare INPS 56/2026
Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Messaggio INPS 1215/2026
Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’ar…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…

Altre normative del 2017

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premi… Provvedimento AdE 50 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest Interpello AdE 50 Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente della Repubblica 26 … Interpello AdE 20 Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 5… Provvedimento AdE 50771 Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a… Provvedimento AdE 296184 Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi… Provvedimento AdE 175 Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di su… Provvedimento AdE 296155 Accertato il cambio valute del mese di marzo 2017 Provvedimento AdE 296329

Altri Messaggio INPS

Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1… 1618/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →