Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017
Quali sono le conseguenze fiscali e amministrative della cessazione del ruolo di sostituto d'imposta dell'INPS sui trattamenti pensionistici delle vittime del dovere a partire dal 1° gennaio 2017?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2017, l'INPS ha cessato di operare come sostituto d'imposta sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, in applicazione dell'art. 1, comma 211, della legge di Bilancio 2017. Questo significa che l'Istituto non applica più ritenute IRPEF su questi redditi pensionistici, limitandosi al ruolo di semplice erogatore della prestazione. La norma prevede un'esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da tali trattamenti, con effetto retroattivo dal primo gennaio dell'anno. Di conseguenza, l'INPS non gestisce elaborazioni di conguaglio tramite modello 730 per questi soggetti, nemmeno per il periodo d'imposta 2016, e non effettua rimborsi o trattenute derivanti da dichiarazioni 730, sebbene sia stato rilasciato il modello CU/2017. I contribuenti titolari di questi redditi dovranno gestire autonomamente la loro posizione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, senza intervento dell'INPS nella fase di conguaglio.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 08-09-2017
Messaggio n. 3505
OGGETTO: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari
superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n.
232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS
sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017
Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017, n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10
agosto 2017 questo Istituto ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della disposizione
normativa di cui all’art.1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Bilancio
2017 – in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici
spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
In particolare:
- con il messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017 sono state chiarite le modalità di rimborso delle
ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017, nonché la decorrenza dell’interruzione delle
trattenute IRPEF, non più applicabili sui trattamenti pensionistici in oggetto.
- con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 sono state fornite
ulteriori istruzioni circa la platea interessata dall’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211,
della legge di Bilancio 2017.
Ciò premesso, col presente messaggio si precisa che in base al disposto di cui al comma 211
in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti
pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto
di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo
di soggetto erogatore della prestazione.
Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti
pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, questo Istituto non potrà
gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta
dell’anno 2016.
Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai
soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute
derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3505/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La normativa riguarda l'esenzione IRPEF per vittime del dovere e familiari superstiti, la cessazione della sostituzione d'imposta e il ruolo dell'INPS come erogatore di prestazioni pensionistiche. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'impatto sulla dichiarazione dei redditi 730, sulla gestione delle ritenute e sulla corretta qualificazione dei redditi esenti nel quadro della tassazione personale dei beneficiari.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.