Messaggio INPS In vigore Agevolazioni

Messaggio INPS 3339/2025

Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento

Pubblicato: 05/11/2025 In vigore dal: 05/11/2025 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi massimali di aiuto "de minimis" applicabili dal 2024 e come si calcola il triennio di riferimento per verificare il rispetto dei limiti?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3339/2025 aggiorna i regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis", ossia gli incentivi che gli Stati membri possono concedere alle imprese senza notifica preventiva alla Commissione europea. La normativa si applica a tutte le aziende che richiedono agevolazioni all'INPS rientranti in questo regime, indipendentemente dal settore di attività. I nuovi massimali variano a seconda del settore: 300.000 euro per il settore generale, 750.000 euro per i servizi di interesse economico generale (SIEG), 50.000 euro per l'agricoltura e 40.000 euro per pesca e acquacoltura. Questi limiti si riferiscono all'importo complessivo degli aiuti concedibili a un'impresa unica nel triennio di riferimento. Il triennio si calcola a ritroso dalla data di concessione dell'aiuto (tre anni solari), con l'eccezione del settore pesca dove si considerano l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti. È fondamentale verificare che l'impresa non abbia già ricevuto altri aiuti "de minimis" nello stesso periodo, considerando anche le società collegate secondo le definizioni di "impresa unica" previste dalla normativa.

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Riferimento normativo

Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 06-11-2025 Messaggio n. 3339 OGGETTO: Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento Con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall’Istituto nell’ambito del regime “de minimis”, i regolamenti comunitari attualmente vigenti sono i seguenti: - regolamento (UE) 2023/2831(pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; - regolamento (UE) 1408/2013(pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; - regolamento (UE) 717/2014(pubblicato nella G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura; -regolamento (UE) 2023/2832(pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. In relazione a tali regolamenti e alle successive modifiche, i massimali di aiuto concedibili nel triennio[1] risultano così fissati: - regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale) - EUR 300.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024; - regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG) – EUR 750.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024; - regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura) – EUR 40.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023; - regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo) – EUR 50.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024. Si precisa che, per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di concedibilità di EUR 100.000 previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 e trova applicazione il massimale generale di EUR 300.000 di cui al regolamento (UE) 2023/2831. Si evidenzia altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” di settore concessi da uno Stato membro si computa con riferimento a un arco di tre anni e si riferisce all’impresa unica[2]. A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, si è reso necessario aggiornare la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti. Rilevato che per i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono state già effettuate le modifiche previste per l’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell’aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto (si rinvia, ad esempio, all’incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della nuova assicurazione sociale per l’impiego NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92). Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è reperibile sul portale dell’INPS www.inps.it, accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Il triennio di riferimento per i regolamenti n. 1408/2013 (settore agricolo), n. 2023/2831 (settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come tre anni solari da calcolare a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto. Il triennio di riferimento per il regolamento n. 717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti. [2] Per “impresa unica” deve intendersi l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle predette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

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Gli aiuti "de minimis" sono disciplinati dai regolamenti UE 2023/2831 (settore generale), 2023/2832 (SIEG), 1408/2013 (agricoltura) e 717/2014 (pesca), e rappresentano un'eccezione al divieto di aiuti di Stato secondo gli articoli 107-108 TFUE. Commercialisti e consulenti aziendali devono verificare il rispetto dei massimali triennali e l'assenza di cumulo con altri incentivi, considerando la nozione di impresa unica per evitare violazioni della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

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