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Messaggio INPS 32/2024

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d’imposta 2023 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2024

Pubblicato: 03/01/2024 In vigore dal: 03/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati relativi a fringe benefit e stock option erogati a dipendenti cessati dal servizio nel 2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 32/2024 disciplina come i datori di lavoro devono comunicare all'INPS i compensi sotto forma di fringe benefit e stock option corrisposti nel 2023 a personale che ha cessato il servizio con diritto a pensione. Questi compensi rientrano nel reddito di lavoro dipendente secondo il principio di onnicomprensività previsto dall'articolo 51 del TUIR, e l'INPS deve svolgere le funzioni di sostituto d'imposta per il conguaglio fiscale di fine anno. La scadenza perentoria per l'invio dei dati è il 21 febbraio 2024, utilizzando esclusivamente la modalità telematica attraverso l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali" disponibile sul sito INPS. I dati trasmessi entro questa data consentiranno all'INPS di effettuare il conguaglio fiscale e di includere i compensi nelle Certificazioni Uniche 2024 per la dichiarazione precompilata; i flussi pervenuti in ritardo non potranno beneficiare del conguaglio ma saranno oggetto di rettifiche alle CU, con obbligo di dichiarazione dei redditi per il contribuente.

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Riferimento normativo

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d’imposta 2023 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-01-2024 Messaggio n. 32 OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d’imposta 2023 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2024 1. Premessa L’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto principio di onnicomprensività, che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. La citata disciplina è stata modificata, per il solo anno d’imposta 2023, dall’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro), che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, ha innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. A tale riguardo, si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Tale il quadro normativo, qualora dette somme o valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. Per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente. Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. 2. Modalità e tempistiche per la trasmissione da parte dei datori di lavoro dei dati relativi a fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2023 L’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Per quanto sopra esposto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”. Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: - acquisizione di una singola comunicazione; - gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; - invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; - ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; - visualizzazione del manuale di istruzioni. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il messaggio riguarda l'applicazione dell'articolo 51 del TUIR e del DPR 600/1973 in materia di sostituzione d'imposta, fringe benefit e stock option, con particolare riferimento al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e alle modalità di conguaglio fiscale di fine anno. Commercialisti e responsabili HR devono prestare attenzione alle scadenze telematiche, alle certificazioni uniche e agli obblighi dichiarativi per i lavoratori cessati dal servizio.

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