Quali servizi mette a disposizione l'INPS per la verifica e la gestione dei conguagli fiscali del modello 730/2020?
Spiegato da FiscoAI
L'INPS, attraverso il messaggio 2568/2020, ha attivato un servizio di assistenza fiscale rivolto ai contribuenti che hanno designato l'Istituto come sostituto d'imposta per i conguagli del 730/2020. Il servizio consente di consultare online le risultanze contabili trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, verificare se i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, controllare gli importi delle trattenute o dei rimborsi che verranno effettuati mensilmente. È accessibile tramite il sito www.inps.it e l'app "INPS mobile" per chi possiede il PIN dell'Istituto.
A partire dal 15 luglio 2020, il servizio consente anche di trasmettere online richieste di annullamento e/o variazione della seconda rata d'acconto IRPEF o cedolare secca, entro il 10 ottobre 2020. Tuttavia, l'INPS può gestire i conguagli solo se sussiste un rapporto di sostituzione d'imposta, cioè se il dichiarante percepisce prestazioni imponibili IRPEF (pensioni, NASpI). Se il contribuente riceve solo prestazioni assistenziali esenti (assegni sociali, pensioni di invalidità civile), l'Istituto respinge le risultanze e comunica il diniego all'Agenzia delle Entrate.
Un aspetto rilevante riguarda i tempi di rateazione: poiché l'abbinamento dei conguagli alle prestazioni avviene nei primi giorni del mese precedente il pagamento, non è garantito il numero di rate scelto dal dichiarante se la risultanza contabile è ricevuta dopo giugno. La rateazione deve comunque concludersi entro novembre. In caso di impossibilità di completare i conguagli (cessazione prestazione, decesso, incapienza), l'INPS comunica gli importi residui invitando al versamento tramite modello F24.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Assistenza fiscale 2020. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al prospetto 730/4
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24-06-2020
Messaggio n. 2568
OGGETTO: Assistenza fiscale 2020. Servizi al cittadino per la verifica dei
conguagli fiscali di cui al prospetto 730/4
Con il presente messaggio si comunica che i contribuenti muniti del PIN dell’Istituto, che
hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello
730/2020, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione ed i relativi esiti
attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito
istituzionale www.inps.it.
Tale servizio è inoltre disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da Play Store e da App
Store.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:
avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia
delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui
l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora
non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati
mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in
possesso del contribuente ed i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in
pagamento, si ricorda quanto segue.
Il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a
credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo
acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del
dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla
liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.
Tale dato, se a debito del contribuente, è indicato nel prospetto di liquidazione del modello
730/3 al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di
lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente,
nel rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o
dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2020, il servizio in esame consentirà
ai contribuenti di trasmettere on line la richiesta di annullamento e/o di variazione della
seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di
dichiarazione congiunta, entro la nuova scadenza prevista per il 10 ottobre 2020.
La possibilità di applicazione dell’annullamento e/o variazione della seconda rata di acconto è
legata ai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre.
Qualora la richiesta pervenga successivamente alla predisposizione del pagamento della
mensilità di novembre, l’annullamento o la modifica saranno effettuati sul rateo in pagamento
nel mese successivo.
Si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora, nell’anno di presentazione
del modello 730, sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante; è bene
precisare a tal proposito che tale rapporto non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni
assistenziali, che sono redditi esenti da imposte, quali ad esempio: assegni sociali, pensioni di
invalidità civile e assegni per il nucleo familiare.
L’Istituto potrà, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/2020, se nel corrente
anno il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF, quali ad esempio: una
pensione di vecchiaia, di reversibilità, una NASpI.
Diversamente l’Istituto dovrà respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”), qualora il
dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, come, ad esempio:
un assegno sociale, un “bonus bebè”, un “bonus baby sitter”, oppure se nel corrente anno non
venga erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per
redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.
A tal proposito, per ulteriori approfondimenti, si richiamano le istruzioni fornite con il manuale
d’uso 730 con sostituto d’imposta INPS pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nella scheda
dedicata all’assistenza fiscale.
Si informa altresì che da quest’anno l’INPS riceverà le risultanze contabili esclusivamente
dall’Agenzia delle Entrate, in conformità al provvedimento n. 890659 del 21 novembre 2019
del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, con cui è stata disposta l’unificazione dei
flussi informatici relativi ai modelli 730, con abolizione dei canali telematici INPS riservati
all’invio diretto dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Pertanto, a
decorrere dal corrente anno, l’INPS riceverà esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate i risultati
finali delle dichiarazioni dei soggetti sostituiti.
Conseguentemente, a differenza di quanto accaduto fino allo scorso anno, l’Istituto non
restituirà più ai CAF o ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale, che hanno trasmesso le
dichiarazioni, le risultanze contabili relative ai contribuenti per i quali non è tenuto ad
effettuare i conguagli, bensì comunicherà tale evenienza direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi
nell’impossibilità di completare i conguagli previsti nel prospetto 730/4 (ad esempio a seguito
della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante, o di incapienza dei pagamenti
spettanti) invierà una apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, indicando
gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con l’invito a
provvedere al versamento degli eventuali residui importi a debito con il modello F24.
A tale proposito, si ricorda che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31
dicembre 2019, richiamata in tali comunicazioni, fornisce chiare indicazioni relativamente alle
modalità di versamento degli importi a debito e l’eventuale compensazione degli importi a
credito.
Si precisa, inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante, in presenza di dichiarazione
congiunta con coniuge o unito civilmente, il debito del superstite dovrà essere
tempestivamente versato, mentre il credito potrà essere fatto valere nella successiva
dichiarazione.
Infine, si segnala che l’articolo 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in
sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha anticipato l’applicazione al 2020 del
nuovo calendario per la presentazione del modello 730, previsto in precedenza a partire dal
2021: dunque, il termine ultimo di presentazione del modello 730 è stato fissato al 30
settembre 2020 (il precedente termine cadeva il 23 luglio 2020).
In merito, si ricorda che, come previsto al punto 9.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
14/E del 9 maggio 2013, la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei
redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.
Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’abbinamento dei conguagli alle
prestazioni erogate, operazione effettuata nei primi giorni del mese precedente la valuta di
pagamento delle stesse, si precisa che non è possibile garantire il numero di rate scelto dal
dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta
dall’Istituto nei mesi successivi a giugno.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il messaggio INPS 2568/2020 disciplina l'assistenza fiscale per il modello 730, il ruolo dell'INPS come sostituto d'imposta, la gestione dei conguagli IRPEF e della cedolare secca, nonché i rapporti tra Agenzia delle Entrate e INPS per la trasmissione delle risultanze contabili. Commercialisti e CAF devono conoscere le distinzioni tra prestazioni imponibili e assistenziali, i termini di presentazione anticipati al 30 settembre 2020, e le modalità di versamento dei debiti residui tramite F24.
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