Quali sono le condizioni per cui l'INPS può prestare assistenza fiscale nella gestione dei conguagli del modello 730/4 nel 2022?
Spiegato da FiscoAI
L'INPS, nella qualità di sostituto d'imposta, assicura assistenza fiscale ai contribuenti che lo indicano nel modello 730 e provvede ai conguagli derivanti dalla dichiarazione. Tuttavia, questa assistenza è subordinata all'esistenza di un rapporto di sostituzione d'imposta nell'anno di presentazione della dichiarazione, il che significa che il contribuente deve percepire una prestazione imponibile IRPEF (come pensione di vecchiaia, reversibilità, NASpI) durante l'anno 2022. L'INPS non può gestire i conguagli se il dichiarante percepisce esclusivamente prestazioni assistenziali esenti da imposte, quali assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegni per il nucleo familiare, indennità COVID-19, oppure se nel 2022 non è stata erogata alcuna prestazione, anche se è stata emessa Certificazione Unica per redditi dell'anno precedente. In questi casi, l'INPS comunica il "diniego" all'Agenzia delle Entrate, e il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento dei debiti d'imposta secondo le modalità indicate dall'Agenzia stessa. A partire dal 1° luglio 2022, i contribuenti iscritti all'INPGI/1 (pensionati o beneficiari di prestazioni non pensionistiche) devono indicare l'INPS come sostituto d'imposta nelle dichiarazioni 730, mentre rimane invariato il regime per gli iscritti alla Gestione separata INPGI/2.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Assistenza fiscale 2022. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-06-2022
Messaggio n. 2499
OGGETTO: Assistenza fiscale 2022. Servizi al cittadino per la verifica dei
conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2022, l’Istituto assicura, nella qualità
di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato
l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di
conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di
presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il
dichiarante.
Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da
imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a
vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020)
ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il
nucleo familiare).
Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata
prima del 1° aprile 2022.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno
2022, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (quale, ad esempio, pensione
di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione
assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”). A titolo
esemplificativo, non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di
assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, di indennità COVID-19 oppure se nel corrente
anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una
Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.
Si evidenzia che, a fare data dal 1° luglio 2022, in ottemperanza all’articolo 1, commi da 103
a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), le funzioni previdenziali
sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Istituto di
previdenza dei giornalisti (INPGI), verranno trasferite all’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS).
Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS procederà a liquidare:
le pensioni;
i trattamenti di disoccupazione e quelli di cassa integrazione guadagni.
A partire dalla dichiarazione 730/2022, quindi, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato
o beneficiario di prestazioni non pensionistiche) che invii la dichiarazione 730 precompilata
oppure si rivolga a un CAF o a un professionista abilitato, avrà quale sostituto d’imposta
l’INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.
Nel caso in cui venga indicato l’INPGI come «sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio»
al posto dell’INPS, la dichiarazione verrà respinta dall’INPGI tramite diniego.
In questi casi il contribuente dovrà presentare una nuova dichiarazione (integrativo di tipo 2)
inserendo l’INPS come nuovo sostituto d’imposta.
Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPGI/2 non cambia nulla e
conseguentemente continueranno a indicare l’INPGI quale «sostituto d’imposta che effettuerà
il conguaglio».
Per ogni approfondimento si richiamano le istruzioni fornite, come di consueto, con il manuale
a uso dei CAF e dei professionisti abilitati al 730 con sostituto d’imposta INPS, pubblicato sul
sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella scheda dedicata all’assistenza fiscale.
Ciò premesso, ai fini dell’assistenza fiscale 2022, i contribuenti muniti delle credenziali di
autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’INPS (SPID almeno di II livello,
CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti
attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito
istituzionale www.inps.it.
Tale servizio è, inoltre, disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da
“App Store”.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:
avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia
delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui
l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle
Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati
mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in
possesso del contribuente e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in
pagamento, si rammenta quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo,
complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a
debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione
separata) e a credito del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta,
scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.
Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, se a debito del
contribuente, al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore
di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del
contribuente, al rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal
datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2022, il servizio in esame, presente
sul sito istituzionale dell’Istituto, consentirà ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di
annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il
dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per
il 10 ottobre 2022.
L’applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto dipenderà
dai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2022.
Qualora la richiesta pervenga dopo l’elaborazione della rata di prestazione di novembre 2022, il
conguaglio a debito relativo alla seconda rata di acconto sarà applicato su tale rata. Con il
pagamento del mese successivo verrà restituito quanto trattenuto.
Dal 2020 l’INPS riceve le risultanze contabili esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate e,
pertanto, comunica solamente alla stessa Agenzia i casi per i quali non è tenuto a effettuare i
conguagli (cosiddetto “diniego”).
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi
nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito
della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti
spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con
l’invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito, con le modalità previste
dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per
il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione
stessa.
Si precisa, inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante in presenza di dichiarazione
congiunta, il coniuge/parte dell’unione civile dovrà versare il debito del superstite, mentre
potrà far valere il credito nella successiva dichiarazione dei redditi.
Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2022.
In merito, si ricorda che, come previsto nelle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr. il
paragrafo 9.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013), la
rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve concludersi entro
il mese di novembre.
Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni, si
precisa che non è possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante
per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto
nei mesi successivi a quello di giugno.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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L'assistenza fiscale 2022 riguarda il rapporto di sostituzione d'imposta, i conguagli IRPEF, le prestazioni imponibili e le prestazioni assistenziali esenti. Commercialisti e CAF devono verificare se il contribuente percepisce redditi da pensione, disoccupazione o cassa integrazione per determinare se l'INPS può effettuare i conguagli, oppure se sussiste diniego per mancanza di sostituzione d'imposta. Il trasferimento delle funzioni previdenziali dall'INPGI all'INPS dal 1° luglio 2022 comporta l'indicazione dell'INPS come nuovo sostituto d'imposta nelle dichiarazioni 730/2022.
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