Messaggio INPS 2164/2020
Regime di tassazione delle prestazioni erogate ad ex dipendenti dal Fondo integrativo Inps
Quale regime di tassazione si applica alle prestazioni erogate dal Fondo integrativo Inps agli ex dipendenti dell'Ente?
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente, attraverso la circolare n. 25 del 2006 e un interpello specifico del 2011, che le prestazioni del Fondo integrativo Inps non rientrano nell'agevolazione fiscale richiesta. Queste prestazioni sono invece sottoposte esclusivamente alla normativa generale prevista dall'articolo 13, comma 8, del D.lgs 124/1993, con un'imponibilità ai fini IRPEF del 87,50%.
L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, applica direttamente questa tassazione al momento dell'erogazione delle prestazioni, operando i prelievi fiscali secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate. Il messaggio comunica che questa modalità di tassazione continuerà ad essere applicata, salvo eventuali futuri cambiamenti normativi o interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria.
Per gli ex dipendenti Inps beneficiari di queste prestazioni, è importante comprendere che non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate ai fondi pensione complementari, e dovranno considerare l'imponibilità al 87,50% nella loro pianificazione fiscale personale.
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Riferimento normativo
Regime di tassazione delle prestazioni erogate ad ex dipendenti dal Fondo integrativo Inps
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl regime di tassazione delle prestazioni Inps è disciplinato dal D.lgs 124/1993 e dal D.lgs 252/2005, con riferimento specifico all'IRPEF e alla sostituzione d'imposta. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra le agevolazioni previste per i fondi pensione complementari (articolo 11, comma 6, D.lgs 252/2005) e la tassazione ordinaria al 87,50% applicabile al Fondo integrativo Inps, considerando l'imponibilità e le modalità di prelievo fiscale alla fonte.