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Messaggio INPS 2164/2020

Regime di tassazione delle prestazioni erogate ad ex dipendenti dal Fondo integrativo Inps

Pubblicato: 24/05/2020 In vigore dal: 24/05/2020 Documento ufficiale

Quale regime di tassazione si applica alle prestazioni erogate dal Fondo integrativo Inps agli ex dipendenti dell'Ente?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2164/2020 chiarisce il trattamento fiscale delle prestazioni corrisposte dal Fondo integrativo Inps ai suoi ex dipendenti. Questo Fondo è stato soppresso a partire dal 1° ottobre 1999, ma continua a erogare prestazioni ai beneficiari. Molti ex dipendenti hanno richiesto l'applicazione della tassazione agevolata prevista dall'articolo 11, comma 6, del D.lgs 252/2005, che normalmente si applica a determinate prestazioni pensionistiche complementari.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente, attraverso la circolare n. 25 del 2006 e un interpello specifico del 2011, che le prestazioni del Fondo integrativo Inps non rientrano nell'agevolazione fiscale richiesta. Queste prestazioni sono invece sottoposte esclusivamente alla normativa generale prevista dall'articolo 13, comma 8, del D.lgs 124/1993, con un'imponibilità ai fini IRPEF del 87,50%.

L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, applica direttamente questa tassazione al momento dell'erogazione delle prestazioni, operando i prelievi fiscali secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate. Il messaggio comunica che questa modalità di tassazione continuerà ad essere applicata, salvo eventuali futuri cambiamenti normativi o interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli ex dipendenti Inps beneficiari di queste prestazioni, è importante comprendere che non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate ai fondi pensione complementari, e dovranno considerare l'imponibilità al 87,50% nella loro pianificazione fiscale personale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regime di tassazione delle prestazioni erogate ad ex dipendenti dal Fondo integrativo Inps

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Risorse Umane Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 25-05-2020 Messaggio n. 2164 OGGETTO: Regime di tassazione delle prestazioni erogate ad ex dipendenti dal Fondo integrativo Inps Pervengono all’Istituto molteplici diffide da parte di ex dipendenti dell’Inps titolari di prestazioni erogate dal Fondo integrativo dell’Ente, soppresso con decorrenza 1° ottobre 1999, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252. Al riguardo si precisa, in via preliminare, che tutti i prelievi fiscali sulle prestazioni erogate da questo Istituto sono effettuati dallo stesso in qualità di sostituto d’imposta, in piena conformità alle modalità puntualmente stabilite dall’Agenzia delle Entrate, istituzionalmente preposta a presiedere il rapporto tributario sottostante. Ciò premesso, per quanto concerne nello specifico le prestazioni di cui all’oggetto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 2006 e con la risposta a specifico interpello prot. n. 954-318/2011, ha chiarito che alle stesse non si applica l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs n. 252/2005. La suddetta Agenzia ha, infatti, precisato che dette prestazioni soggiacciono esclusivamente alla normativa pro tempore vigente (art. 13, comma 8, del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124) con imponibilità ai fini IRPEF nella misura dell’87,50%. Per quanto sopra, in riscontro a tutte le istanze pervenute e che continueranno eventualmente a pervenire, si informa che questo Istituto, quale sostituto d’imposta, proseguirà ad applicare le modalità sopra descritte, fermi restando eventuali futuri mutamenti di interpretazione da parte della competente Amministrazione finanziaria o di innovazione della normativa fiscale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il regime di tassazione delle prestazioni Inps è disciplinato dal D.lgs 124/1993 e dal D.lgs 252/2005, con riferimento specifico all'IRPEF e alla sostituzione d'imposta. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra le agevolazioni previste per i fondi pensione complementari (articolo 11, comma 6, D.lgs 252/2005) e la tassazione ordinaria al 87,50% applicabile al Fondo integrativo Inps, considerando l'imponibilità e le modalità di prelievo fiscale alla fonte.

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