Messaggio INPS In vigore Agevolazioni

Messaggio INPS 2101/2019

Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n. 205/2017. D.P.C.M. 24 aprile 2018

Pubblicato: 02/06/2019 In vigore dal: 02/06/2019 Documento ufficiale

Quali sono le agevolazioni contributive riconosciute alle società di calcio professionistico per i giovani calciatori e i preparatori atletici secondo il D.P.C.M. 24 aprile 2018?

Spiegato da FiscoAI
Il D.P.C.M. 24 aprile 2018 disciplina un sistema di contributi annuali destinato alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, finanziato con le risorse residue del precedente regime agevolativo (fino a 1 milione di euro annuo). Le agevolazioni si articolano in tre tipologie: un contributo capitario di 5.000 euro per ogni giovane di serie in addestramento tecnico o giovane professionista under 21; un contributo pari al 50% della retribuzione minima pattuita per gli stessi soggetti; un contributo del 30% dei contributi previdenziali dovuti per ogni preparatore atletico. Le società interessate presentano richiesta alla Lega Pro, che verifica i requisiti e la regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. La Figc effettua successivamente una verifica dei requisiti di legge entro trenta giorni, e il Coni eroga le somme tramite Coni Servizi S.p.A. Qualora le richieste superino il limite annuale di 1 milione di euro, ciascuna viene soddisfatta in misura proporzionalmente ridotta, con possibilità di trasferimento dei residui all'anno successivo.

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Riferimento normativo

Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n. 205/2017. D.P.C.M. 24 aprile 2018

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 03-06-2019 Messaggio n. 2101 Allegati n.1 OGGETTO: Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n. 205/2017. D.P.C.M. 24 aprile 2018 A seguito dell’emanazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per agevolare e promuovere lo sport sociale e giovanile sono stati introdotti nuovi benefici in favore delle società di calcio professionistiche. Il D.P.C.M. 24 aprile 2018 - adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Coni, la Federazione italiana giuoco calcio (Figc) e la Lega calcio professionistico - pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha definito le modalità di applicazione delle agevolazioni, nonché i requisiti oggettivi e soggettivi del contributo (Allegato n. 1). In particolare è stato previsto, in favore delle società appartenenti alla Lega calcio professionistico, un’agevolazione fruibile a domanda consistente nella destinazione: a. di un contributo annuo in forma capitaria stabilito in 5.000 euro e di un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore ai 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b. di un contributo annuo pari al 30% dei contributi previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Sul piano operativo, sulla base delle previsioni attuative di cui al D.P.C.M. in commento, il riconoscimento delle agevolazioni presuppone un’attività istruttoria finalizzata all’accertamento dei requisiti di legge svolta dalla Lega Pro, le cui risultanze sono sottoposte al vaglio della Figc che, entro trenta giorni, ne comunica l’esito sia alla stessa Lega Pro che al Coni. Nel caso di esito positivo, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni Servizi S.p.A. Le disposizioni di cui alla citata legge n. 205/2017 hanno comportato, pertanto, la cessazione delle agevolazioni contributive precedentemente stabilite dall’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[1]. Pertanto, per i periodi di competenza successivi al 31/12/2017 è cessata la validità dei codici “L2”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6”, “L7”, “L8” e “L9”, volti a valorizzare nell’elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale> (sezione PosContributiva) del flusso UniEmens la sussistenza delle citate agevolazioni contributive, nonché il codice causale “L701” dell’elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> relativo agli sgravi contributivi per i giovani calciatori di Lega Pro[2]. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Le citate previsioni non hanno più previsto per le società di calcio militanti nei campionati nazionali di 1^ e di 2^ divisione la fruizione nell’assolvimento dell’obbligo ai fini previdenziali dello sgravio contributivo per i rapporti di lavoro instaurati con giovani calciatori e della riduzione della contribuzione previdenziale per i rapporti di lavoro instaurati con i preparatori atletici. [2] Messaggio n. 1593/2016. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DI CONCERTO con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott. Luca Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale all’on. dott. Luca Lotti è stato conferito l’incarico in materia di sport; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti; VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive integrazioni e modificazioni; VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; VISTO in particolare l’articolo 1, comma 370, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone l’utilizzo dell’importo che residua alla data del 1º gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di eta' inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico; VISTO di nuovo l’articolo 1, comma 370, della stessa Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro Il Presidente del Consiglio dei Ministri DI CONCERTO con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, il compito di definire le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma; VISTO decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2003, n. 98, recante «regolamento per l’attuazione dell’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2»; VISTI l’articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, l’articolo 31, comma 8 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTA la Nota integrativa al Bilancio di Esercizio 2016 del Coni dalla quale si evince che al 31 dicembre 2016 risulta iscritto per 8.093.000,00 euro il debito che residua da un contributo straordinario per 10.329.138,00 euro concesso al CONI ai sensi dell’art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e finalizzato ad agevolare e promuovere l’addestramento e la preparazione dei giovani calciatori garantendo sgravi contributivi e crediti d’imposta da riconoscere alle società sportive di calcio militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2 (Lega Pro) che assumono giovani calciatori, di età compresa tra i quattordici e diciannove anni compiuti. SENTITI il Coni, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico; DECRETA (Art. 1) Requisiti oggettivi e soggettivi del contributo Ai sensi dell’articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Coni riconosce alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico che ne fanno richiesta: a) per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000,00 euro; b) per i medesimi soggetti di cui alla lettera precedente, un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria; c) per ogni preparatore atletico, un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri DI CONCERTO con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto, nel limite di un milione di euro all’anno, fino a esaurimento dell’importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 delle risorse stanziate in favore del Coni ai sensi dell’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinate allo sport sociale e giovanile. Il limite di 1 milione di euro è calcolato per l’anno 2019 tenendo conto anche degli importi residui che il Coni deve ancora erogare in favore di Inps ai sensi del secondo comma dell’articolo 4 del presente decreto. (Art. 2) Modalità applicative Le società interessate a ottenere il contributo ne fanno richiesta alla Lega Italiana Calcio Professionistico, che effettua la verifica dei requisiti di cui all’articolo precedente, nonché della regolarità contributiva dei mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, seguendo un’apposita procedura disciplinata con delibera del Consiglio Direttivo da approvare, sentita la Figc, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Tale delibera individua in particolare: i) il termine entro il quale i soggetti interessati devono richiedere il contributo, prevedendo eventualmente una apposita disciplina per il primo anno di applicazione del presente decreto; ii) il termine entro il quale la Lega Calcio Professionistico deve rispondere alle richieste di contributo; iii) le modalità di soccorso istruttorio; iv) le modalità di reclamo in caso di rigetto. Al termine dell’istruttoria la Lega Pro invia alla Figc l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo, indicando per ciascuno di essi l’importo da erogare e la corrispondente causale ai sensi dell’articolo 1, primo comma, del presente decreto. Entro i successivi trenta giorni la Figc verifica la sussistenza dei requisiti di legge di ciascuno dei beneficiari indicati e ne dà comunicazione alla Lega Pro e al Coni. Ricevuta la comunicazione dell’esito positivo della verifica o decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni Servizi S.p.A. nei successivi trenta giorni. (Art. 3) Limiti di erogazione e gestione dei residui Qualora l’ammontare complessivo delle richieste di contributo superi il limite annuale di cui al secondo comma dell’articolo 1, ciascuna di esse è soddisfatta in misura proporzionalmente ridotta. Il Presidente del Consiglio dei Ministri DI CONCERTO con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ove in un anno la Lega Pro abbia ricevuto richieste di contributo per un importo complessivamente inferiore a un milione di euro, le somme che residuano sono trasferite all’anno successivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili. (Art. 4) Cessazione del rapporto con Inps Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché delle previsioni applicative del presente decreto, cessano dal 1 gennaio 2018 le agevolazioni contributive e fiscali disciplinate dall’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal regolamento attuativo adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2003, n. 98. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto l’Inps trasmette al Coni, alla Figc e alla Lega Pro l’elenco delle società che hanno usufruito dei benefici contributivi sino al 31 dicembre 2017 e dell’entità di tali benefici, indicando in particolar modo l’ammontare delle somme che il Coni deve ancora erogare in suo favore. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Coni, la Figc e la Lega Pro possono formulare i propri rilievi all’Inps, indicando eventuali divergenze. In assenza di rilievi, il Coni, per il tramite di Coni Servizi S.p.A., eroga all’Inps le somme richieste entro la fine del 2019. Roma, 24 APR. 2018 p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL MINISTRO DEL LAVORO IL MINISTRO PER LO SPORT E DELLE POLITICHE SOCIALI f.to on. Luca Lotti f.to dott. Giuliano Poletti IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, FINANZE DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA f.to prof. Pier Carlo Padoan f.to sen. Valeria Fedeli Registrato alla Corte dei Conti Reg.ne prev. n. 1129 il 22 maggio 2018

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Questo decreto riguarda agevolazioni contributive, sgravi previdenziali e contributi in conto capitale per società sportive professionistiche. I commercialisti che assistono società di calcio devono conoscere le modalità di richiesta, i requisiti di regolarità contributiva verificati tramite DURC, e la cessazione delle precedenti agevolazioni disciplinate dall'articolo 145, comma 13, della legge 388/2000. Il regime è gestito dal Coni in coordinamento con la Figc e la Lega Pro, con erogazione delle somme tramite Coni Servizi S.p.A. e trasferimento dei residui annuali fino a esaurimento delle risorse disponibili.

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