Bonus Asilo nido 2020. Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020
Durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per COVID-19, è possibile cumulare il bonus asilo nido con il bonus baby-sitting, e come viene erogato il rimborso per le mensilità sospese?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1447/2020 chiarisce che durante la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia (a partire dal 5 marzo 2020 per emergenza COVID-19), i genitori hanno diritto al rimborso del bonus asilo nido per le mensilità sospese, a condizione che presentino documentazione attestante l'effettivo pagamento della retta (fatture, ricevute di pagamento). Non è invece richiesta la prova della frequenza effettiva del minore presso la struttura. Il bonus viene erogato sulla base dell'onere di pagamento nascente dal contratto stipulato con la scuola, indipendentemente dal fatto che il servizio sia stato fruito. I genitori possono modificare i mesi richiesti originariamente utilizzando la funzionalità di variazione disponibile nel servizio online INPS. Aspetto cruciale: il bonus asilo nido è completamente cumulabile con il nuovo bonus baby-sitting introdotto dal D.L. 18/2020, poiché i due benefici hanno finalità diverse e modalità di erogazione distinte. Il bonus baby-sitting viene infatti erogato tramite Libretto Famiglia per remunerare prestatori di lavoro occasionale, mentre il bonus asilo nido rimborsa la retta contrattuale. Questa compatibilità consente alle famiglie di ricevere entrambi i sostegni durante il periodo emergenziale.
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Riferimento normativo
Bonus Asilo nido 2020. Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 01-04-2020
Messaggio n. 1447
OGGETTO: Bonus Asilo nido 2020. Rimborso dell’onere sostenuto per le
mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 2020. Cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020
Con riferimento alla fruizione del bonus asilo nido per l’annualità 2020, sono pervenute
numerose istanze di chiarimento relative all’erogazione del beneficio da parte dell'Inps anche
per le mensilità interessate dalla sospensione dei sevizi educativi per l’infanzia a causa
dell’emergenza da COVID-19.
L’articolo 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2020, n. 55),
rubricato “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19”, ha stabilito, a decorrere dal 5 marzo (giorno successivo a
quello di efficacia del decreto), la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70),
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stata
prevista, in alternativa alla fruizione del congedo parentale c.d. COVID-19, la possibilità di
ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per le prestazioni di assistenza e
sorveglianza dei minori effettuate dal 5 marzo 2020 (cfr. la circolare n. 44/2020).
Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, è emersa la questione relativa alla
possibilità di erogare il bonus asilo nido, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017,
durante il predetto periodo di sospensione dei servizi educativi, anche eventualmente in
cumulo con il nuovo bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del
citato decreto-legge.
Al riguardo, si precisa che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo
sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare (nelle
tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell’Istituto in materia) i
documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento
ecc., avvalendosi della funzione di allegazione del documento presente nella procedura di invio
on line della domanda ovvero mediante l’App INPS mobile, entro la fine del mese di riferimento
ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.
Non è richiesta anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso
l’asilo nido al quale è stato iscritto (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad
esempio, nei periodi di malattia del minore).
Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido è l’adempimento dell’onere
di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva
l’obbligazione del versamento, per la durata dell’anno scolastico, della rata mensile o in
un’unica soluzione.
Si ricorda che resta comunque possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente
richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on
line dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia
richiesta” > “motivo richiesta variazione” > “sostituzione mensilità richieste” (cfr. il messaggio
n. 3007/2019).
Ciò premesso, nei casi di contributo per la frequenza dell’asilo nido si ritiene non sussista
alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting,
introdotto dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione imprevista e assolutamente
emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all’accudimento dei minori nel
nucleo familiare.
Il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di
lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi di cui al comma
1 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020. Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso
per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo
sostenimento della spesa.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1447/2020 riguarda il bonus asilo nido, il bonus baby-sitting e la loro cumulabilità durante l'emergenza COVID-19, disciplinati dal D.P.C.M. 4 marzo 2020 e dal D.L. 18/2020. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di documentazione della spesa, il Libretto Famiglia, l'onere di pagamento della retta scolastica e le variazioni di domanda per gestire correttamente questi benefici nelle dichiarazioni dei redditi e nelle comunicazioni ai clienti.
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