Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017 concernente l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana ex art. 46 del D.L. 50/2017.
Quali sono le modalità operative per utilizzare le agevolazioni contributive nella zona franca urbana del Centro Italia colpito dal sisma, e come si applica il nuovo codice tributo Z148?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 115/2018 disciplina l'accesso alle agevolazioni per le imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei Comuni del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. Le imprese che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 25% nei periodi indicati possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi assicurativi infortunistici, per i periodi d'imposta 2017 e 2018.
L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "Z148" per consentire l'utilizzo in compensazione di queste agevolazioni tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia. Il codice deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza degli importi a credito compensati, oppure degli importi a debito versati qualora il contribuente debba riversare l'agevolazione.
Le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei massimali "de minimis" previsti dai regolamenti UE e nei limiti delle risorse disponibili. L'INPS comunicherà con congruo anticipo le istruzioni operative per il corretto versamento della contribuzione sospesa, la cui ripresa è fissata al 31 maggio 2018, in unica soluzione o in massimo 24 rate mensili a decorrere da maggio 2018.
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Riferimento normativo
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017 concernente l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana ex art. 46 del D.L. 50/2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 11-01-2018
Messaggio n. 115
OGGETTO: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18
gennaio 2017 – Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017
concernente l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo delle
agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca
urbana ex art. 46 del D.L. 50/2017.
Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48,
comma 13, del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 e ss.mm.ii.,
ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dalla data dell’evento
calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Il medesimo art. 48, comma 13, come modificato dalle disposizioni del D.L. n. 148/2017,
convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017, ha altresì fissato il termine per la ripresa
degli adempimenti e dei versamenti sospesi – precedentemente previsto al 30 ottobre 2017 –
alla data del 31 maggio 2018, in unica soluzione, o, in alternativa, in un massimo di 24 rate
mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018 (cfr. Mess. n. 4080/2017).
Pertanto, in considerazione dell’assetto normativo vigente, i soggetti destinatari delle
previsioni concernenti la sospensione contributiva in trattazione, fatta salva istanza di
rateizzazione, dovranno provvedere entro la data del 31 maggio 2018 al versamento in unica
soluzione dei contributi sospesi.
Ciò premesso, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 46 del D.L. n. 50/2017, convertito con
modificazioni dalla L. n. 96/2017, che hanno istituito la zona franca urbana per i Comuni del
Centro Italia colpiti dagli eventi sismici di cui all’oggetto. In particolare, le suddette disposizioni
hanno previsto in favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno
della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato
almeno pari al 25 per cento nei periodi 1° settembre - 31 dicembre 2016 (per i soggetti
localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016) e dal 1° febbraio al 31
maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del citato D.L. 189) alcune misure
agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico
dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo
che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
Le predette agevolazioni sono riconosciute con esclusivo riferimento ai due periodi d’imposta
ammissibili (2017 e 2018), sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e soggette, per
ciascun beneficiario, all’osservanza dei massimali “de minimis” previsti dai regolamenti UE n.
1407/2013 e n. 1408/2013.
Le istruzioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese
localizzate nella zona franca urbana sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo
Economico, in qualità di autorità competente, con le circolari n. 99473/2017 e n. 114735/2017,
con le quali sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle relative istanze.
Successivamente, con Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2017, il citato Dicastero ha
pubblicato gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni in argomento previste per la zona franca
urbana fruibili, dalle imprese e dai datori di lavoro autonomi, secondo le modalità applicative
stabilite con il decreto del MISE del 10 aprile 2013, ovverosia mediante riduzione dei
versamenti da effettuarsi a mezzo modello F24.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017, al fine di
consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni di cui si tratta, tramite modello F24 –
da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
medesima – ha provveduto ad istituire il nuovo codice tributo “Z148” avente il significato di
“ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n.
50/2017”. Il suddetto codice, in coerenza con le precisazioni contenute nella citata Risoluzione,
dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere
al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Ciò segnalato in ordine alla agevolazioni contributive nella zona franca urbana regolamentate
dal MISE e dall’Agenzia delle Entrate, si fa presente che l’Istituto, come di consueto, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per la ripresa degli adempimenti e
dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. (31
maggio 2018), fornirà le istruzioni operative per il corretto versamento della contribuzione con
riferimento alle diverse Gestioni interessate dalla sospensione medesima.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 115/2018 è essenziale per chi gestisce adempimenti contributivi di imprese in zona franca urbana, in quanto disciplina l'utilizzo del codice tributo Z148, l'esonero contributivo e la compensazione tramite F24. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per verificare l'accesso alle agevolazioni, i massimali de minimis, la riduzione di fatturato del 25% e le modalità di versamento rateizzato della contribuzione sospesa.
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