Quali obblighi hanno gli Istituti Scolastici Statali che erogano compensi direttamente ai lavoratori utilizzando fondi propri o finanziamenti esterni?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1090/2017 chiarisce che gli Istituti Scolastici Statali i quali erogano compensi direttamente ai lavoratori (utilizzando fondi propri, finanziamenti privati o pubblici, inclusi quelli europei) devono denunciare tali compensi all'INPS, indipendentemente dal fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze elabori l'elemento V1 causale 7 nelle denunce contributive trasmesse tramite NoiPA. L'elaborazione ministeriale di questo elemento non esonera gli istituti dall'obbligo di denuncia diretta. Gli Istituti Scolastici, in qualità di sostituti di imposta, devono aprire una propria posizione contributiva e trasmettere regolarmente le denunce contributive per tutte le retribuzioni erogate direttamente. Questo adempimento è necessario sia per verificare la corretta contribuzione dovuta e la regolarità dei pagamenti, sia per alimentare la posizione assicurativa dei lavoratori e incrementare le retribuzioni utili ai fini del trattamento pensionistico. La norma elimina i dubbi sorti presso numerosi istituti che ritenevano di poter omettere la denuncia diretta affidandosi all'elaborazione ministeriale.
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Riferimento normativo
Compensi erogati direttamente da Istituti Scolastici Statali.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 09-03-2017
Messaggio n. 1090
OGGETTO: Compensi erogati direttamente da Istituti Scolastici Statali.
Con Circolare n. 172 del 16/10/2015 e il successivo messaggio n. 2314 del 24/05/2016 sono
stati dati chiarimenti in ordine alla denuncia dei compensi erogati dagli Istituti scolastici statali
avvalendosi di fondi propri o finanziamenti da parte di soggetti privati o pubblici, compresi
anche quelli della Unione Europea.
Numerosi Istituti scolastici hanno, tuttavia, manifestato dei dubbi in ordine alla necessità di
denunciare direttamente tali compensi poiché la Direzione dei Sistemi Informativi e
dell’Innovazione - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi -
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento a tali compensi ha rappresentato,
in note successive alla pubblicazione del messaggio n. 2314/2016, di provvedere ad elaborare
nelle denunce contributive l’elemento V1 Causale 7 per trasmettere i dati del conguaglio.
Al fine di eliminare ogni dubbio, si evidenzia che l’elaborazione dell’elemento V1, causale 7, per
le operazioni di conguaglio, segnatamente codice motivo utilizzo 1 o 2, nelle denunce
contributive trasmesse da NoiPA non esime,gli istituti scolastici, in qualità di sostituti di
imposta, come già indicato nel messaggio n. 2314 del 24/05/2016, dall’obbligo di denunciare i
compensi di cui trattasi corrisposti direttamente ai lavoratori. Tale adempimento è necessario
sia per la finalità dichiarativa della contribuzione dovuta e di verifica della regolarità dei
pagamenti, sia per alimentare la posizione assicurativa dei lavoratori ed incrementare le
retribuzioni utili ai fini del trattamento pensionistico.
Si confermano, pertanto, le indicazioni fornite dall’Istituto e, segnatamente, l’obbligo degli
Istituti scolastici che erogano direttamente i compensi di cui trattasi di aprire una propria
posizione contributiva e trasmettere le denunce contributive per le retribuzioni erogate
direttamente utilizzando fondi propri o finanziamenti di altri soggetti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 1090/2017 è il riferimento normativo per gli obblighi di denuncia contributiva degli Istituti Scolastici Statali in materia di compensi erogati direttamente, sostituzione d'imposta e posizione assicurativa dei lavoratori. Commercialisti e responsabili amministrativi degli istituti scolastici lo consultano per chiarimenti su denunce contributive, elementi V1 causale 7, conguagli retributivi e alimentazione della posizione pensionistica.
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