D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, articolo 47 - Costi sostenuti per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici
I costi sostenuti per la delocalizzazione temporanea di un'attività economica danneggiata dal sisma 2016 sono deducibili dal reddito d'impresa, e il contributo di delocalizzazione ricevuto è imponibile?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 47 del D.L. 189/2016 prevede che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti erogati alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Questo significa che il contributo di delocalizzazione ricevuto dall'azienda non deve essere tassato. Tuttavia, la norma non disciplina espressamente la deducibilità dei costi sostenuti per il ripristino e la delocalizzazione (canoni di locazione, impianti, attrezzature, ammortamenti). L'Agenzia delle Entrate, richiamando i precedenti chiarimenti sulla normativa sisma Abruzzo 2009 (circolare 44/E del 2010), stabilisce che i costi sostenuti per il ripristino e la delocalizzazione rimangono deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR, indipendentemente dall'esenzione fiscale del contributo ricevuto. In pratica: l'azienda deduce integralmente i costi di delocalizzazione (canoni, impianti, attrezzature secondo le regole di ammortamento), contabilizza il contributo ricevuto come sopravvenienza attiva non imponibile, e effettua una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
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Riferimento normativo
D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, articolo 47 - Costi sostenuti per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 390
OGGETTO: D.L 17 ottobre 2016 n. 189, articolo 47
Costi sostenuti per la delocalizzazione immediata e temporanea delle
attività economiche danneggiate dagli eventi sismici
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.r.l. rappresenta di svolgere attività di elaborazione dati
contabili e consulenza aziendale/fiscale alle imprese.
La suddetta attività alla data del 30 ottobre 2016 era svolta dalla stessa
nell'immobile, detenuto a titolo di locazione e sito nel comune di X, rientrante nell'area
denominata "cratere sismico" di cui all'allegato 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a seguito
del sisma verificatosi nel Centro Italia nel 2016 ha subito danni strutturali tali da
comportare l'inagibilità dello stesso certificata da ordinanza sindacale del 18 dicembre
2016 n. 845.
Ai sensi dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, articolo 1, comma 3,
denominata "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche
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danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016", l'istante ha
presentato la domanda per ottenere il contributo di delocalizzazione, in data X febbraio
201X, prot. n. XXXXX.
Con la documentazione integrativa, l'istante ha prodotto la predetta domanda e
indicato i costi sostenuti per delocalizzare la propria attività.
Tanto premesso, la società evidenzia che l'articolo 47 del citato D.L. n. 189 del
2016, per i soggetti che hanno sede o unità locali nel Comune, tra gli altri, di Macerata
che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici, prevede l'erogazione di
contributi, indennizzi e risarcimenti che non concorrono alla formazione dei reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
In relazione a quanto precede, chiede quindi di sapere se i costi che ha sostenuto
e dovrà sostenere per la delocalizzazione della propria attività (es. canone di locazione,
impianti idraulici/elettrici, ripristino e acquisto nuova attrezzatura), siano interamente
deducibili dal reddito d'impresa in base al principio della competenza economica e se
il contributo di delocalizzazione che verrà erogato a copertura di tali costi sia non
imponibile ai fini delle imposte dirette.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene di portare in deduzione l'intero costo sostenuto per
l'adattamento del nuovo locale e di contabilizzare il contributo che riceverà a titolo di
delocalizzazione nella voce "Altri ricavi e proventi" del bilancio di esercizio
effettuando una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi nel
quadro RF.
L'istante precisa, inoltre, che ai fini del rispetto del principio della competenza
economica, intende "contabilizzare i canoni di locazione in base ai periodi di
riferimento, mentre i costi per i beni strumentali rilevano sul reddito di impresa in base
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alle relative quote di ammortamento".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il D.L. n. 189 del 2016, concernente "Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", al "Capo III Sospensioni di termini
e misure in materia fiscale", per le imprese danneggiate dal sisma, prevede delle
agevolazioni in relazione a contributi erogati per sostenere la ripresa delle attività
produttive.
In particolare l'articolo 47 del provvedimento in esame, titolato "detassazione di
contributi, indennizzi e risarcimenti", al comma 1 statuisce, nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, che: "Per i soggetti che
hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano
subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui
all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici,
di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e
contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.".
Ciò premesso, si rammenta che in relazione ai contributi e indennizzi erogati a
favore delle imprese colpite dagli eventi sismici in Abruzzo nel mese di aprile 2009,
che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, non concorrono ai
fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, con
circolare 13 agosto 2010, n. 44/E, al paragrafo 2.2 è stato chiarito che: "Il contributo
ricevuto per il risarcimento danni in un esercizio successivo a quello in cui si è
verificato l'evento dannoso costituisce sopravvenienza attiva che non concorre alla
determinazione del reddito se è prevista l'irrilevanza fiscale del contributo stesso. I
costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, nel caso di specie in
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seguito al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, sono deducibili tanto ai fini delle
imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell'Irap. In linea
generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite
concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna
limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti. La circostanza che una norma di
legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità
dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati".
Tanto premesso, considerato che il citato articolo 47 del D.L. n. 189 del 2016
persegue la medesima ratio e ha una formulazione letterale simile a quella dell'articolo
3. comma 1, lettera l), del D.L. n. 39 del 2009, entrambe peraltro non disciplinando
espressamente la deducibilità ai fini fiscali dei costi risarciti con i contributi, si ritiene
che i predetti chiarimenti possano trovare applicazione anche nel caso in esame.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'articolo 47 del D.L. 189/2016 è il riferimento normativo per la detassazione di contributi e indennizzi relativi ai danni sismici, applicabile a imprese con sede nei comuni del cratere sismico. Commercialisti e consulenti fiscali devono coordinare la deducibilità dei costi di ripristino secondo le regole ordinarie del TUIR con l'esenzione fiscale del contributo ricevuto, applicando il principio della competenza economica e le regole di ammortamento per i beni strumentali, come chiarito dalla circolare 44/E del 2010 in materia di sopravvenienze attive.
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