Come deve procedere un'azienda per recuperare l'IVA versata su crediti automaticamente annullati ex lege per importi residui fino a mille euro secondo il decreto legge 119/2018?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che quando debiti di importo residuo fino a mille euro vengono automaticamente annullati per effetto dell'articolo 4 del decreto legge 119/2018, l'azienda creditrice può emettere una nota di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA precedentemente versata. Questo diritto si fonda sull'articolo 26 del DPR 633/1972, che consente la rettifica dell'imposta quando un'operazione viene meno per cause equiparabili ad annullamento, revoca o risoluzione. Nel caso specifico della società ALFA, che aveva versato IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per anni 2006-2008, l'annullamento ex lege dei ruoli costituisce presupposto legittimo per la variazione. L'azienda può emettere un'unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate, senza necessità di comunicarla singolarmente a ogni cliente, poiché la cancellazione automatica è già pubblicata in Gazzetta Ufficiale e nota a tutti i destinatari. La detrazione dell'IVA deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019, quindi entro il 30 giugno 2020 (termine prorogato).
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Riferimento normativo
IVA - Stralcio debiti di importo residuo sino a mille euro - Articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 - Note di variazione
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 107
OGGETTO: IVA - Stralcio debiti di importo residuo sino a mille euro - Articolo 4 del
decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 - Note di variazione
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (in seguito "Alfa", "Società" o "Istante") riferisce di essere una società
che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti
urbani e per gli anni 2006, 2007 e 2008 si è occupata altresì per conto del medesimo
Comune dell'applicazione e della riscossione della Tariffa ai sensi dell'articolo 49,
commi 9 e 13, del D.lgs. 22/1997 (c.d. T.I.A.).
La TIA richiesta è stata assoggettata a IVA con applicazione dell'aliquota
agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito,
"Decreto IVA").
Nello specifico, per quegli anni la Società rappresenta di aver emesso a carico
degli utenti una fattura composta dalla Tariffa e dalla relativa IVA, assolvendo al
contempo all'obbligo di pagamento del tributo che veniva versato all'Erario all'atto
dell'emissione.
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La riscossione della Tariffa nei confronti degli utenti morosi veniva
successivamente affidata all'Agenzia delle entrate Riscossione (già Equitalia), che per
gli anni 2006, 2007 e 2008 aveva, dunque, preso in carico ruoli per euro
19.069.911,54.
Il 24 ottobre 2018, è stato emanato il decreto legge n. 119 del 2018 che
all'articolo 4 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati
all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010.
Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate Riscossione ha annullato anche i
carichi affidati ad ALFA.
L'Istante è venuto a conoscenza dell'automatico annullamento dei carichi
nell'aprile del 2019 in seguito alla comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate
Riscossione.
Dal suddetto annullamento automatico emerge, quindi, per la Società un credito
di euro 398.417,09 corrispondente all'IVA sulla TIA anticipata all'Erario all'atto
dell'emissione della fattura e non più recuperata.
Ciò posto, ALFA chiede se:
1) l'annullamento del credito per effetto di una disposizione normativa (articolo
4, d.l. 119/2018) rientri tra le ipotesi contemplate dall'articolo 26, del Decreto IVA e,
di conseguenza, se gli sia consentito emettere una nota di variazione in diminuzione ed
esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA con la dichiarazione IVA 2020 da
presentarsi entro il 30 aprile 2020;
2) in considerazione del fatto che lo stralcio delle posizioni è avvenuto a opera
di una legge, sia possibile emettere un'unica nota di variazione riepilogativa dell'IVA
da rettificare ed evitare altresì la comunicazione a tutti i clienti;
3) dal un punto di vista delle imposte dirette, l'annullamento dei carichi generi
una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito di esercizio chiuso al 31/12/2019 da
indicare nella dichiarazione dei redditi del periodo (Modello Redditi SC 2020) da
presentarsi entro il 30 settembre 2020;
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4) in caso di risposta negativa ai quesiti di cui ai numeri 1) e 2), sia comunque
possibile presentare istanza di rimborso della maggiore IVA versata ai sensi
dell'articolo 21, D.lgs. n. 546 del 1992.
L'incertezza nella fattispecie è ascrivibile a un annullamento ex lege di un credito
non disciplinato nelle sue conseguenze e all'assenza - sul punto - di circolari o
risoluzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che i suddetti quesiti debbano essere risolti nel modo che
segue.
Con riferimento al quesito 1), il legislatore ha disciplinato le modalità attraverso
cui i soggetti passivi possono rettificare le fatture precedentemente emesse qualora la
base imponibile di un'operazione diminuisca per qualsiasi ragione. Invero, in base
all'articolo 26, comma 2, del Decreto IVA la facoltà di emettere una nota di variazione
può essere esercitata in conseguenza di una "dichiarazione di nullità" o di
"annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili".
Secondo l'Agenzia delle entrate, l'utilizzo di quest'ultima espressione "e simili"
consente un'accezione ampia delle ragioni per le quali un'operazione fatturata può
venire meno in tutto o in parte (Cfr. risoluzioni nn. 42/E del 17 febbraio 2009 e 85/E
del 31 marzo 2009).
Considerato dunque l'estensione della portata normativa, l'Istante ritiene che
anche l'annullamento ex lege dei ruoli relativi alla TIA possa costituire il presupposto
al verificarsi del quale operare la variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del
Decreto IVA.
Se le suddette argomentazioni sono corrette, e considerato che la comunicazione
da parte dell'Agenzia delle entrate Riscossione in merito allo stralcio dei crediti affidati
è avvenuta nell'aprile 2019, la Società emetterà la relativa nota di variazione ed
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eserciterà la detrazione dell'IVA per complessivi euro 398.417,09 nella dichiarazione
annuale IVA per l'anno 2019 (circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, par. 1.5).
In merito al quesito 2), nel prevedere la facoltà per il contribuente di recuperare
la maggiore IVA versata, l'articolo 26, commi 2 e 5, del Decreto IVA disciplina le
modalità per il recupero (rinviando all'articolo 19) e sancisce l'obbligo di registrazione
dell'operazione sia per il cedente/prestatore (a norma dell'articolo 25) sia per il
cessionario/committente (a norma degli articoli 23 e 24).
La procedura di variazione, infatti, è simmetrica giacché all'aumento dell'imposta
a credito di un soggetto corrisponde un aumento di uguale ammontare dell'imposta a
debito per l'altro soggetto e, allorquando la rettifica dell'operazione riguardi
esclusivamente due soggetti passivi IVA, il recupero da parte del cedente o prestatore
dell'eventuale maggiore imposta versata impone al cessionario o committente di
attivarsi a sua volta, incrementando il proprio debito in proporzione all'importo della
detrazione non più spettante ed effettuando la relativa registrazione.
Questa procedura ha lo scopo di assicurare il principio di neutralità dell'IVA,
ripristinando dunque le posizioni di credito/debito che le due parti hanno
originariamente maturato nei confronti dell'Erario.
Il legislatore tuttavia non ha previsto regole precise in ordine alla
documentazione da emettere, ma è l'Amministrazione finanziaria che nel tempo e in
relazione alle varie fattispecie prospettate dai contribuenti ha dettato precise
indicazioni sulla redazione delle note di variazione (risoluzioni nn. 45/E del 7 aprile
2005, 42/E del 17 febbraio 2009 e 85/E del 31 marzo 2009).
In via generale, il contribuente emette una nota di variazione, collegata alla
fattura originaria, che solitamente assume il medesimo aspetto di quest'ultima e ne
riporta i medesimi contenuti, ma con l'indicazione degli importi a credito anziché a
debito. La nota di variazione cosi redatta viene poi notificata al cliente che procede nel
modo già spiegato.
Questa prassi, ad avviso di ALFA, può non essere seguita laddove la rettifica
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dell'imponibile e della conseguente imposta interviene per effetto di un provvedimento
legislativo valido erga omnes.
Peraltro, nell'ipotesi in cui dovesse emettere singole note di variazione, l'Istante
dovrebbe rintracciare migliaia di utenti destinatari dell'annullamento dei carichi
pendenti, sopportando costi oltremodo gravosi legati all'inserimento delle anagrafiche
nel sistema di generazione delle note di credito e all'invio a mezzo il servizio postale
delle stesse note di variazione nelle ipotesi in cui i clienti non fossero in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata.
Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE ha espresso un principio per il quale gli
oneri imposti al contribuente non devono eccedere quanto necessario a garantire
l'esatta riscossione dell'imposta e a evitare evasioni.
Con la sentenza 15 maggio 2014, causa C-337/13, la Corte di Giustizia ha infatti
precisato che gli Stati membri godono di una certa discrezionalità nel fissare le
condizioni e le formalità da rispettare per l'emanazione delle note di variazione, che
sebbene giustificabili alla luce del rischio di evasione, non possono comunque
eccedere quanto necessario a tale giustificazione, pena la violazione dei principi di
neutralità e di proporzionalità in ambito IVA (in tal senso anche Id., 3 settembre 2014,
causa C-589/12 e Id., 3 luglio 1997, causa C-330/95).
Nel caso concreto, l'Istante ritiene di poter emettere un'unica nota di variazione
riepilogativa dell'importo dell'IVA da recuperare senza che ciò comporti alcun rischio
di evasione, dal momento che lo stralcio dei ruoli non consegue alla volontà delle parti
ma a un provvedimento legislativo. Per questa stessa ragione, ritiene di poter altresì
evitare la comunicazione della variazione ai clienti.
In altri termini, l'emissione di un'unica nota di variazione in diminuzione e
l'assenza di comunicazione di detta variazione ai clienti potrebbe essere consentita nel
caso di specie dal momento che:
- la Società garantisce comunque il corretto recupero dell'IVA a suo tempo
versata;
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- non vi è alcun rischio per l'Erario dal momento che i clienti morosi sono a
conoscenza dello stralcio delle posizioni debitorie avvenuta per effetto di una norma
pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Se infatti è vero che l'emissione di una nota di variazione assicura il rispetto del
principio di neutralità dell'IVA, nel senso che al diritto alla detrazione in capo a colui
che emette la nota di variazione corrisponde l'obbligo per chi la riceve di iscrivere
l'imposta a debito, è altrettanto vero che la mancata comunicazione nel caso di specie
non altera detto principio.
Peraltro, nel caso di crediti nei confronti di consumatori finali, l'emissione della
nota di variazione non avrebbe comunque comportato in capo al cliente l'obbligo di
effettuare una registrazione "inversa".
Nell'ipotesi di crediti nei confronti dei soggetti passivi IVA, invece, il cliente è al
corrente dello stralcio avvenuto per una specifica previsione di legge la cui conoscenza
da parte di tutti i destinatari è assicurata, innanzitutto, dalla pubblicazione della stessa
in Gazzetta Ufficiale.
Ne consegue che, indipendentemente dalla comunicazione da parte dell'Istante
della nota di variazione, il cliente aveva l'obbligo di registrare la variazione stessa a
norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del Decreto IVA, e di incrementare il proprio
debito IVA in misura corrispondente all'importo della detrazione non più spettante per
effetto dello stralcio.
Da ultimo, l'Agenzia delle entrate Riscossione conosce tutti i suddetti
contribuenti (curandone la riscossione dei debiti) nell'eventualità in cui l'Ufficio
volesse effettuare un controllo delle loro posizioni al fine di verificare se hanno
correttamente registrato le sopravvenienze attive e versato l'IVA indebitamente
detratta.
Riguardo al quesito 3), ai fini delle imposte dirette, in base all'articolo 101,
comma 5, del TUIR, la deducibilità di una perdita su crediti è ancorata a criteri di
certezza e precisione idonei a provare l'inesigibilità del credito.
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A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in generale, la
deducibilità dal reddito d'impresa è ammissibile quando la perdita su crediti è divenuta
definitiva, ossia nell'ipotesi in cui si possa escludere l'eventualità che in futuro il
creditore riesca a realizzare, anche parzialmente la propria pretesa creditoria (cfr.
circolari nn. 39/E del 10 maggio 2002 e 26/E del 1° agosto 2013). Secondo l'Istante,
nel caso concreto, non vi è dubbio che l'annullamento ex lege dei crediti inferiori a
1.000 euro dei ruoli 2007, 2008 e 2009 relativi alle fatture TIA per gli anni 2006, 2007
e 2008, integri gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità della perdita su
crediti che ne è derivata, non essendo evidentemente più in discussione la
recuperabilità degli stessi. Tale perdita potrà essere dedotta dal reddito dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019, da far valere nella relativa dichiarazione dei redditi (Mod.
Redditi SC 2020).
A questo proposito, la Società precisa che l'articolo 4 del d.l. n. 119 del 2018
stabiliva per gli enti creditori la possibilità di adeguare le proprie scritture contabili,
sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, entro la data del 31
dicembre 2019.
Con riferimento infine al quesito 4), nell'ipotesi in cui la risposta ai quesiti di cui
ai nn. 1 e 2 fosse negativa, ALFA ritiene percorribile in alternativa l'istanza di
rimborso da attivarsi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.lgs. n 546 del 1992.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che: "I debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti
dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta
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di cui all'articolo 3 [n.d.r. definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della
riscossione], sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data
del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture
patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle
quote annullate... Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso
dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del
31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della
gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della
comunicazione".
La disposizione normativa in commento dispone la cancellazione automatica dei
debiti di importo residuo sino a mille euro - con le caratteristiche ivi previste - senza
alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell'ente creditore. Si tratta in
sostanza di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino
al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili.
Ai fini IVA, si ricorda che successivamente all'emissione e alla registrazione
della fattura attiva, la possibilità di effettuare la rettifica dell'imposta è disciplinata
dall'articolo 26 del Decreto IVA, che recepisce l'articolo 90 della Direttiva
2006/112/CE del 28 novembre 2006.
In particolare, il paragrafo 1 dell'articolo 90 citato prevede che: "In caso di
annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di
prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è
debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri".
Il comma 2 del citato articolo 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di
portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell'articolo 25 del Decreto IVA, quando l'operazione viene meno in tutto o in parte
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"in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili" nonché "per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose".
L'esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell'emissione della nota di
variazione è ovviamente consentito entro i termini individuati dall'articolo 19 del
Decreto IVA ossia "al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo" (cfr. circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E).
Già con la risoluzione 31 marzo 2009, n. 85/E, la scrivente ha avuto modo di
chiarire che "il citato articolo 26, secondo comma, riferendosi anche alle figure
"simili" alle cause "di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione",
consente un'accezione ampia delle ragioni per le quali un'operazione fatturata può
venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che
conta, difatti, è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli articoli
23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 42/E del 2009; Cassazione 6
luglio 2001, n. 9195)".
Nel caso in esame, per espressa disposizione di una normativa speciale
sopravvenuta (articolo 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018), l'operazione, per la quale era
stata originariamente emessa fattura, viene meno in tutto o in parte a causa del venir
meno in tutto o in parte del prezzo dovuto, corrispondente al debito di importo residuo
fino a mille euro.
Considerato che la detrazione dell'imposta è consentita entro il termine di
presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019, la preventività rispetto a
questo termine può ritenersi rispettata a condizione che la nota di variazione in
diminuzione sia emessa al massimo entro il termine ultimo di presentazione della
dichiarazione IVA 2020, ora prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 per effetto
dell'articolo 62, commi 1 e 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha sospeso gli
adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio
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2020.
Al fine di conformarsi al presente parere, resta ferma la possibilità per il
Contribuente di correggere la dichiarazione IVA 2020 eventualmente già presentata
entro i termini di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In merito alle modalità di emissione della nota di credito si ritiene ragionevole
l'emissione di un'unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate
ex lege.
Al riguardo infatti l'articolo 4 del d.l. n. 119 del 2018 prevede che detto discarico
avvenga "senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore". Ciò ovviamente in
considerazione del fatto che potrebbe essere gravoso per il creditore rintracciare ogni
singolo debitore, essendo oramai trascorsi oltre dieci anni dall'iscrizione al ruolo. La
disposizione normativa in commento, inoltre, dispone la cancellazione automatica dei
debiti in questione, senza alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell'ente
creditore, ferma restando la possibilità per il debitore di controllare l'avvenuto stralcio
consultando la sua posizione personale on line oppure rivolgendosi agli uffici
competenti così da poter rettificare l'eventuale detrazione dell'IVA a suo tempo
effettuata.
Con riferimento infine alle imposte dirette, si rammenta che l'articolo 101,
comma 5, del TUIR dispone che "le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai
sensi del comma 3 dell'art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi".
L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018 garantisce la sussistenza del
presupposto della definitività della perdita e la comunicazione da parte dell'agente
della riscossione delle quote annullate ne garantisce allo stesso tempo la certezza e la
precisione.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento al caso in esame, si
ritengono integrati i presupposti per la deducibilità della perdita su crediti di cui
all'articolo 101, comma 5, del TUIR.
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L'interpello riguarda la rettifica dell'IVA mediante nota di variazione secondo l'articolo 26 DPR 633/1972, il diritto alla detrazione dell'imposta e l'annullamento ex lege di debiti affidati all'agente della riscossione. Commercialisti e aziende devono considerare il principio di neutralità dell'IVA, la registrazione contabile della variazione e i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA, nonché la deducibilità delle perdite su crediti secondo l'articolo 101 TUIR.
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