Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 995/1966

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.

Pubblicato: 29/11/1966 In vigore dal: 11/10/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. 995

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 995/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. 995 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 , e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 59, relativo alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: il primo e secondo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in Scienze naturali, In Scienze biologiche, in Chimica, in Matematica. La durata del corso degli studi è di anni quattro per le lauree In Scienze naturali, in Scienze biologiche ed in Matematica e di cinque anni per la laurea in Chimica". Dopo l'art. 69 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Matematica. Art. 70. - Il corso degli studi per la laurea in Matematica si distingue in due indirizzi: didattico ed applicativo. Sono insegnamenti fondamentali comuni al due indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: Analisi matematica I Geometria I Algebra Fisica generale I 2° Anno; Analisi matematica II Geometria II Meccanica razionale Fisica generale II Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I", "Geometria I", "Algebra". Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai due indirizzi per il terzo anno: Istituzioni di analisi superiore; Istituzioni di geometria superiore; Istituzioni di fisica matematica. Sono altresì insegnamenti fondamentali nel terzo anno: Matematiche complementari (per l'indirizzo didattico); Analisi numerica (per l'indirizzo applicativo). e nel quarto anno: Matematica finanziaria ed attuariale (per l'indirizzo didattico); Calcolo delle probabilità (per l'indirizzo applicativo). Durante il quarto anno lo studente, oltre ai suddetti insegnamenti fondamentali, deve seguire altri due corsi, uno almeno dei quali ad indirizzo fisico, scelti fra i seguenti insegnamenti complementari: 1) Analisi numerica; 2) Calcolo delle probabilità; 3) Matematiche complementari; 4) Matematica finanziaria ed attuariale; 5) Analisi funzionale; 6) Matematiche elementari da un punto di vista superiore; 7) Teoria dei numeri; 8) Teoria delle funzioni; 9) Topologia; 10) Esperienze didattiche; 11) Pedagogia; 12) Statistica matematica; 13) Storia delle matematiche; 14) Calcolatori elettronici (*); 15) Chimica con esercitazioni di laboratorio (*); 16) Complementi di fisica generale (*); 17) Istituzioni di fisica teorica (*); 18) Meccanica superiore (*); 19) Struttura della materia (*). Gli insegnamenti segnati con asterisco si intendono ad indirizzo fisico. Ciascuno dei primi quattro insegnamenti dell'elenco è complementare solo per quello dei due indirizzi per il quale non è scelto come fondamentale. Art. 71. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti e nei due da lui scelti fra i complementari. L'esame di laurea comprende: a) un preliminare esame di cultura generale sulle scienze matematiche; b) la discussione di un lavoro scritto su una tesi aderente all'indirizzo prescelto; c) la discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione fra due assegnate. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione solo nella carriera scolastica. Art. 72. - Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea, il Consiglio di facoltà deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione. Il Consiglio deciderà altresì sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 56. - VILLA

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