Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 994/1966

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 29/11/1966 In vigore dal: 09/09/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 994

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 994/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 994 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di: "Storia politica ed economica della Sardegna". Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: "Linguistica". Art. 36. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: "Linguistica" e "Igiene". Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Linguistica". Art. 50. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente: 1) Istologia ed embriologia generale (*); 2) Parassitologia (**); 3) Biologia delle razze umane (*); 4) Puericultura (***); 5) Semeiotica medica (*); 6) Tisiologia (**); 7) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali (**); 8) Psicologia (***); 9) Urologia (**); 10) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (**); 11) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (**); 12) Clinica ortopedica (***); 13) Neurochirurgia (***); 14) Medicina del lavoro (**); 15) Antropologia criminale (**); 16) Psichiatria (**); 17) Genetica medica (*) 18) Clinica delle malattie infettive (*); 19) Medicina nucleare (*); 20) Anatomia topografica (*), 21) Semeiotica chirurgica ("); 22) Fisiologia della nutrizione (*); 23) Clinica chirurgica pediatrica (***); 24) Anestesiologia e rianimazione (**»; 25) Chemioterapia (*); 26) Virologia (***); 27) Tecnica e diagnostica istopatologica (*). L'ottavo comma dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di "fisiologia umana", e di "patologia generale, debbono essere superati prima di sostenere quelli di "patologia speciale medica, di "patologia speciale chirurgica, e di "clinica otorinolaringoiatrica"". Il decimo comma dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente: "Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; gli studenti hanno l'obbligo di sostenere un insegnamento complementare per ciascun biennio; detto insegnamento dovrà essere scelto tra quelli contrassegnati con un asterisco per il primo biennio, con due asterischi per il secondo biennio e con tre asterischi per il terzo biennio. Per gli insegnamenti non contrassegnati da asterisco gli studenti dovranno attenersi alle disposizioni annualmente impartite dalla Facoltà". Art. 58, relativo a modalità di esami dei corsi di laurea in Scienze matematiche, in Fisica e in Scienze naturali - è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 69. - Nell'orientamento C dei gruppi di materie a scelta dello studente del corso di laurea in Ingegneria chimica, l'insegnamento di Chimica organica assume la denominazione di "Chimica agraria". Art. 70, relativo alle precedenze degli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria chimica la materia "Chimica degli altri polimeri" assume la denominazione di "Chimica degli alti polimeri". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 55. - VILLA

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