Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 993/1952
Modificazione dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto cotoniero italiano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 993
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 993/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 993
## Modificazione dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto cotoniero
italiano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291 , e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano; Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512 , e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto; Considerata la necessità di modificare l'art. 5 dello statuto medesimo, ai fini della ricostituzione dell'amministrazione ordinario dell'Ente; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta: L'art. 5 dello statuto dell'Istituto cotoniero italiano, approvato con regio decreto 29 marzo 1934, n. 512 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio direttivo è composto di quindici membri, oltre che dal presidente ove questi sia scelto fuori del Consiglio stesso. "Il Consiglio, è nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed è composto di: a) 11 rappresentanti degli industriali cotonieri designati, a seguito di elezione, dall'assemblea dei partecipanti all'Istituto, con riguardo alla distribuzione geografica delle aziende; b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale. "I membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati. "Essi esercitano le loro funzioni gratuitamente. "In caso di vacanza nel corso del biennio nella rappresentanza di cui alla lettera a), si provvederà alla surrogazione con la nomina dei candidati secondo la graduatoria di voti, indipendentemente dalla distribuzione geografica delle aziende". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA - LA MALFA - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 136. - CARLOMAGNO
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