Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 987/1967
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 987
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 987/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 987
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 . convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: "Storia economica". Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di: 15) Didattica generale. Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: 14) Istologia ed embriologia generale; 15) Zooeconomia; 16) Scienza dell'alimentazione degli animali; 17) Patologia aviare. L'insegnamento complementare di "Economia rurale (semestrale) del predetto corso di laurea è soppresso. Gli articoli dal 304 al 311 relativi al corso di specializzazione in Viticoltura ed enologia "Alberto Marone Cinzano" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Corso di specializzazione in Viticoltura ed enologia. Art. 304. - Alla Facoltà di agraria è annesso un corso di specializzazione in Viticoltura ed enologia, avente lo scopo di dare ai laureati, mediante un corso teorico e applicato, una specifica preparazione nelle suddette specialità. Art. 305. - La durata del corso è annuale. Esso viene distinto in due periodi: 1) prevalentemente teorico-didattico, nel primo semestre dell'anno solare, da trascorrersi presso la Facoltà di agraria di Torino; 2) prevalentemente didattico-applicativo, nel secondo semestre solare, da trascorrersi presso la Stazione enologica sperimentale di Asti, nonchè presso i vari Istituti della Facoltà e presso aziende viticole e stabilimenti enologici indicati dal Consiglio. Art. 306. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti: 1) Corso di Viticoltura; 2) Corso di Esercitazioni di viticoltura; 3) Corso di Enologia; 4) Corso di Esercitazioni di Chimica enologica; 5) Corso di Esercitazioni di Chimica tecnologica; 6) Corso di Microbiologia enologica; 7) Corso di Esercitazioni di microbiologia enologica; 8) Corso di Costruzioni enologiche; 9) Corso di Meccanica viticolo-enologica; 10) Corso di Patologia viticola; 11) Corso di Zoologia viticola; 12) Corso di Legislazione viticolo-enologica; 13) Corso di Economia viti-vinicola. Potranno inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze isolate in particolari argomenti interessanti le varie discipline del corso. Art. 307. - Sono ammessi al corso di specializzazione i laureati in Scienze agrarie, in Chimica, in Chimica industriale, in Ingegneria chimica. Il numero degli allievi ammessi annualmente al corso è, al massimo, di dieci di cittadinanza italiana e, senza limiti, di cittadinanza straniera. Qualora il numero delle domande dei primi sia superiore, e l'attrezzatura didattica ne consenta in via eccezionale l'ammissione, sarà data la preferenza agli aspiranti che abbiano particolari titoli nei riguardi delle finalità del corso. Per l'ammissione dei laureati stranieri il Consiglio del corso deciderà caso per caso la validità dei titoli presentati. Il Consiglio di facoltà si riserva di sospendere il corso qualora ne ravveda l'opportunità. Art. 308. - Al termine del corso annuale sarà rilasciato agli iscritti un certificato di frequenza e di esame in base: a) alla regolare frequenza ai due periodi del corso; b) all'esito degli esami sostenuti alla fine dei due semestri; c) al giudizio emesso dai Direttori degli Istituti, Enti o Aziende frequentati durante il corso; d) all'esame finale, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad apposita Commissione di docenti del corso. Art. 309. - Il direttore del corso sarà designato dal Consiglio della Facoltà di agraria dell'Università di Torino fra i professori di ruolo e fuori ruolo della stessa Facoltà. Art. 310. - Il Consiglio direttivo del corso si compone di tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, del direttore della Stazione enologica sperimentale di Asti e dei docenti degli insegnamenti propriamente detti (esercitazioni escluse) del corso stesso. Esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso medesimo. Art. 311. - Gli iscritti al corso saranno tenuti a pagare la tassa di iscrizione, le tasse e soprattasse di esame, compresi i contributi integrativi, secondo quanto è stabilito per gli studenti della Facoltà di agraria. Art. 320, relativo alla Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente. "Il numero dei partecipanti al corso sarà stabilito di anno in anno ed il corso sarà svolto purchè gli iscritti raggiungano il numero di quindici. Qualora tale numero minimo non venisse raggiunto il Consiglio della scuola stabilirà di anno in anno se i corsi dovranno ugualmente effettuarsi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 111. - GRECO
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