Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 986/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 03/03/1982 In vigore dal: 31/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 986

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 986/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 986 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 443, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in pediatria. Scuola di specializzazione in pediatria (seconda scuola) Art. 444. - Presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale è istituita la scuola di specializzazione in pediatria (seconda scuola). Essa conferisce il diploma di specializzazione in pediatria. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 445. - La durata del corso di studi è di quattro anni. Art. 446. - Il numero massimo degli allievi è di quarantotto complessivamente per l'intero corso di studi. Art. 447. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) genetica; 2) auxologia; 3) alimentazione; 4) epidemiologia; 5) malattie infettive; 6) clinica pediatrica I. 2° Anno: 1) radiologia; 2) legislazione del minore; 3) organizzazione sanitaria; 4) psicologia pediatrica; 5) oculistica ed ortottica; 6) otorino e foniatria; 7) odonto; 8) neonatologia I; 9) chirurgia pediatrica I; 10) pediatria preventiva e sociale I; 11) clinica pediatrica II. 3° Anno: 1) neurologia; 2) psichiatria infantile; 3) nefrologia e urologia; 4) ginecologia pediatrica; 5) neonatologia II; 6) chirurgia pediatrica II; 7) pediatria preventiva e sociale II; 8) cardiologia I; 9) endocrinologia; 10) ematologia I; 11) immunologia I; 12) gastroenterologia I; 13) clinica pediatrica III. 4° Anno: 1) oncologia; 2) pneumologia; 3) ortopedia e traumatologia; 4) dermatologia; 5) cardiologia II; 6) endocrinologia II; 7) ematologia II; 8) immunologia II; 9) gastroenterologia II; 10) clinica pediatrica IV. Art. 448. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 449. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto anno per anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, un esame teorico di clinica pediatrica e nell'esame clinico di un malato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 171

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