Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 986/1955
Modificazioni agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 dello statuto dell'ente Circoli della Marina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 83.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955, n. 986
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 986/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955, n. 986
## Modificazioni agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 dello statuto dell'ente
Circoli della Marina militare, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 83.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 83 , col quale fu approvato lo statuto dell'ente Circoli della Marina militare; Udito il parere del Consiglio di Stato Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Art. 1 Gli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 dello statuto dell'ente Circoli della Marina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 83 , sono sostituiti dai seguenti: Art. 7. - Del Consiglio direttivo dei Circoli della Marina militare. Ciascun Circolo degli ufficiali e dei sottufficiali è retto da un Consiglio direttivo formato rispettivamente di ufficiali e sottufficiali della Marina militare in servizio permanente e composto: dal presidente; dal vice presidente; dal questore dai direttori dei vari servizi; dall'ufficiale e sottufficiale al dettaglio. Le cariche di presidente, di vice presidente e di questore sono conferite dalla presidenza dell'ente Circoli, su segnalazione (della superiore, Autorità militari marittima della sede, che sceglierà gli elementi fra i più idonei ad assolvere le cariche sopracitate. Gli altri membri del Consiglio direttivo vengono opportunamente scelti dal presidente e dal vice presidente, tenendo presenti le attitudini e l'idoneità di ciascuno ad assolvere il proprio mandato. Il conferimento di dette cariche deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'ente Circoli. In periodi eccezionali, il segretario generale della Marina militare, su proposta della, Presidenza dell'ente Circoli, ha la facoltà di autorizzare che i Consigli direttivi dei singoli Circoli siano formati anche in parte con ufficiali e sottufficiali della Marina militare non in servizio permanente, ma richiamati in servizio. Art. 8. - Durata delle cariche e sostituzione dei rispettivi titolari. Il presidente, il vice presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica un anno e possono essere riconfermati ogni anno, seguendo le norme di cui al precedente art. 7. La Superiore autorità militare marittima di cui all'art. 7 può proporre in qualsiasi momento alla presidenza dell'ente Circoli la sostituzione di quel presidente, vice presidente o questore che non assolvano col dovuto impegno il proprio mandato. La presidenza del Circolo può proporre in qualsiasi momento all'ente Circoli la sostituzione di quei direttori che non assolvano col dovuto impegno il proprio incarico. Art. 10. - Requisiti dei candidati alle cariche sociali. CIRCOLI DEGLI UFFICIALI Il presidente del Circolo degli ufficiali è scelto fra gli ufficiali ammiragli o generali dei Corpi della marina militare o capitani di vascello od ufficiali di grado corrispondente. Il vice presidente fra i capitani di vascello e di fregata o colonnelli e tenenti colonnelli dei Corpi della marina militare. Il questore ed i direttori dei vari servizi sono scelti fra i capitani di corvetta e tenenti di vascello o maggiori e capitani degli altri Corpi della marina militare. CIRCOLI DEI SOTTUFFICIALI Il presidente del Circolo dei sottufficiali è scelto tra i capi di 1ª classe, il vice presidente tra i capi di 1ª e 2ª classe. Il questore ed i direttori dei vari servizi sono scelti tra i sottufficiali di grado non inferiore a capo di 3ª classe. Disposizioni comuni ai Circoli degli ufficiali e dei sottufficiali. Il presidente ed il vice Presidente dei Circoli ufficiali e dei sottufficiali sono scelti fra i soci che abbiano destinazioni di servizio a terra nella sede. Il comandante della Superiore autorità militare marittima locale non può ricoprire la carica di presidente del Circolo ufficiali. Il presidente non può essere meno anziano del vice presidente. Ove in una sede non possa essere composto il Consiglio direttivo per mancanza di ufficiali e sottufficiali appartenenti ai gradi richiesti dal presente articolo, la scelta sarà estesa agli ufficiali e sottufficiali del grado immediatamente inferiore a quello stabilito per ciascuna carica. Art. 11. - Potere di vigilanza delle Superiori autorità Militari marittime. I provvedimenti relativi all'attività sociale sono sottoposti alla approvazione della Superiore autorità militare marittima della sede, che esercita diretta vigilanza sui Circoli degli ufficiali e, per mezzo del capo di Stato Maggiore, sui Circoli dei sottufficiali. Art. 12. - Attribuzioni del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ha la diretta sorveglianza sull'andamento generale del Circolo. Ha inoltre le seguenti attribuzioni: compila il "Regolamento interno" e provvede alle eventuali successive modifiche da sottoporre all'approvazione della Presidenza dell'ente; compila i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone alla approvazione della Presidenza dell'ente; designa volta per volta soci di specifica competenza per esaminare e proporre la soluzione di eventuali problemi di ordine tecnico, legale, amministrativo, costituendoli, se necessario, in Commissioni presiedute da un membro del Consiglio; esamina proposte e reclami e decide su di essi; sceglie gli impiegati, i custodi ed i domestici entro i limiti delle tabelle di cui è cenno al successivo art. 23. Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei membri oltre il presidente, od il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente e in sua assenza, quello del vice presidente. Le decisioni devono essere inserite a verbale.
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