Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 972/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 14/12/1970 In vigore dal: 19/10/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. 972

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 972/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. 972 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli dal 217 al 229, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di architettura, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Sezione XI Facoltà di architettura Art. 217. - La facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura. Art. 218. - La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni; il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 219. - Gli insegnamenti fondamentali sono: 1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale + 1 semestrale); 2) Arredamento (annuale); 3) Composizione architettonica (quinquennale); 4) Disegno e rilievo (due semestri); 5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale); 6) Fisica (semestrale); 7) Fisica tecnica e impianti (annuale); 8) Geometria descrittiva (annuale); 9) Igiene edilizia (semestrale); 10) Restauro dei monumenti (annuale); 11) Statica (annuale); 12) Scienza delle costruzioni (annuale); 13) Storia dell'architettura (biennale); 14) Tecnica delle costruzioni (annuale); 15) Tecnologia dell'architettura (biennale); 16) Urbanistica (biennale). Gli insegnamenti complementari (tutti annuali) sono: 1) Allestimento e museografia; 2) Analisi dei sistemi urbani; 3) Arte dei giardini; 4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; 5) Complementi di matematica; 6) Consolidamento e adattamento degli edifici; 7) Decorazione; 8) Illuminazione ed acustica nella edilizia; 9) Indirizzi dell'architettura moderna; 10) Letteratura artistica; 11) Lingua straniera; 12) Materiali da costruzione speciali; 13) Materie giuridiche; 14) Pianificazione territoriale urbanistica; 15) Plastica ornamentale; 16) Ponti e grandi strutture; 17) Progettazione artistica per l'industria; 18) Scenografia; 19) Storia dell'urbanistica; 20) Tipologia strutturale; 21) Topografia; 22) Unificazione edilizia e prefabbricazione. Art. 220. - Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche e possono essere integrati da visite a monumenti, edifici e cantieri, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento. Gli insegnamenti comportano l'esame alla fine di ogni anno o semestre di corso. Art. 221. - Sono stabilite le seguenti precedenze di esame: Non si puo essere ammessi Se non e stato superato a sostenere l'esame di: l'esame di: Statica e fisica tecnica Analisi matematica e e impianti geometria analitica Scienze delle costruzioni Statica Composizione architettonica Nella serie degli esami stabiliti dalla facolta per questa materia non può essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente Composizione architettonica Scienza delle costruzioni Restauro Storia dell'architettura II Art. 222. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e dei sei complementari della durata di un anno o equivalente da lui scelti fra quelli indicati all'art. 219. Art. 223. - L'esame di laurea si svolge mediante la discussione su una tesi consistente in un progetto di architettura e di urbanistica e di restauro dei monumenti o in una monografia su tematiche inerenti ai problemi dell'architettura, dell'urbanistica e di storiografia dell'architettura e dell'urbanistica. La tesi di laurea deve essere redatta con la diretta responsabilità dei professori relatori. Art. 224. - I laureati presso altre facoltà in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, possono, per decreto del rettore, udito il consiglio dei professori della facoltà, essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizioni a corsi e da esami di materie comuni ed affini. Istituti della facoltà di architettura Art. 225. - Sono costituiti presso la facoltà di architettura i seguenti istituti: 1) Analisi architettonica; 2) Costruzioni; 3) Matematica; 4) Metodologia architettonica; 5) Progettazione architettonica; 6) Storia dell'architettura; 7) Tecnologia dell'architettura; 8) Urbanistica. Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Essi utilizzano i locali, il personale e le dotazioni assegnati alla cattedra che li costituiscono. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 186. - GRECO

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