Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 969/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Pubblicato: 20/01/1981 In vigore dal: 31/10/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 969

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 969/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 969 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 278, relativo alle scuole dirette a fini speciali della facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di preparazione per tecnici di audiometria (Scuola diretta a fini speciali) Art. 279. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso il reparto di audiofonologia della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università. Art. 280. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso). Art. 281. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o ad istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo anno vanno presentate nei termini regolamentari. Art. 282. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale e su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti. Art. 283. - Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di audiologia dell'Università di Catania. Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola. Art. 284. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia possono essere spostate per ragioni speciali, inerenti la natura dei corsi. Art. 285. - Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: anatomia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori; fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori; elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; psicologia generale; elementi di audiologia; elementi di fonetica e di linguistica. 2° Anno: tecniche audiometriche (1° corso); audiometria infantile; neuropsichiatria infantile; tecniche di esplorazione vestibolare; audiometria di massa e prevenzione della sordità. 3° Anno: tecniche audiometriche (2° corso); patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio; tecniche di protesizzazione acustica; tecniche di audiometria obiettiva; elementi di logopedia. L'intero corso di studio è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni, e dall'obbligo per gli allievi della frequenza ai fini dell'apprendimento per un periodo di tre anni nel reparto di audio fonologia della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 286. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato lo esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria. Art. 287. - Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. Art. 288. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Art. 289. - Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . . . L. 8.000 Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980 Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 35

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