Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 960/1955

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 31/10/1955 In vigore dal: 25/09/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 960

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 960/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 960 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 , e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34 ; 27 aprile 1942, n. 571 ; 5 settembre 1942, n. 1237 ; 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica , 26 febbraio 1949, n. 430 ; 21 aprile 1949, n. 613 ; 1 settembre 1949, n. 816 ; 13 marzo 1950, n. 599 ; 30 ottobre 1950, n. 1125 ; 31 ottobre 1950, n. 1310 ; 30 giugno 1951, n. 1148 ; 27 ottobre 1951, n. 1759 L; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483 ; 11 marzo 1105, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576; 12 ottobre 1953, n. 1046; 2 marzo 1954, n. 181; 26 aprile 1954, n. 741; 29 ottobre 1954, n. 1320 e 1 marzo 1955, n. 221; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli dal n. 60 al n. 66, relativi al corso di specializzazione in viticoltura ed enologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 60. - La durata del corso è annuale: esso viene però distinto in due periodi: 1) prevalentemente teorico-didattico, dal 15 gennaio al 15 maggio, da trascorrersi presso la Facoltà di agraria di Torino; 2) di applicazione in chimica enologica, microbiologia, viticoltura, enotecnica, dal 16 maggio al 31 ottobre, da trascorrersi prevalentemente presso la stazione enologica sperimentale di Asti, nonchè presso i vari Istituti della Facoltà e presso Aziende viticole e stabilimenti enologici indicati dal Consiglio. Art. 61. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono distinti in due gruppi: fondamentali e complementari. Sono fondamentali: 1) Viticoltura; 2) Industria enologica; 3) Microbiologia enologica; 4) Costruzioni e meccanica viticolo enologica. Sono complementari: 1) Patologia della vite; 2) Legislazione viticolo-enologica; 3) Economia, contabilità, commercio viticolo-enologico. Potranno inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni su particolari argomenti interessanti le varie discipline del corso. Art. 62. - Sono ammessi al corso di specializzazione i laureati in scienze agrarie, in chimica, in chimica industriale e in ingegneria industriale, al corso è di dodici. Qualora il numero delle domande sia superiore, sarà data la preferenza agli aspiranti che abbiano riportato negli esami di corso e di laurea votazioni migliori, o che abbiano particolari titoli nei riguardi delle finalità del corso. Per i laureati in scienze agrarie, sarà titolo preferenziale il diploma di enotecnico conseguito presso un Istituto tecnico agrario specializzato in viticoltura, ed enologia. Gli stranieri possono essere ammessi in soprannumero, sempre che abbiano titoli ritenuti equipollenti. Il Consiglio di facoltà si riserva di sospendere per un dato anno il corso, qualora ne ravveda l'opportunità. Art. 63. - Il diploma di specialista è dato agli iscritti in base: a) alla regolare frequenza ai due periodi del corso; b) all'esito degli esami sostenuti alla fine del primo periodo; c) al giudizio emesso dal direttore della Stazione enologica di Asti e dai direttori degli Istituti o delle Aziende frequentate durante il periodo di applicazione; d) all'esame di diploma, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad apposita Commissione costituita, dagli insegnanti del corso. Art. 64. - Il direttore del corso sarà designato dal Consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Torino fra i professori di ruolo o fuori ruolo della stessa Facoltà. Art. 65. - Il Consiglio direttivo del corso si compone di tutti gli insegnanti del medesimo, oltre al direttore della Stazione enologica di Asti. Essi fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso. Art. 66. - Gli iscritti al corso sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una soprattassa di esame il cui ammontare sarà fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio direttivo del corso. L'ammontare dei contributi per spese di laboratorio viene stabilito, prima dell'inizio dell'anno accademico, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la, Facoltà e il Consiglio direttivo del corso. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi 25 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 87. - CARLOMAGNO

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