Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 957/1951
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 957
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 957/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 957
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165 , e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712 , 27 aprile 1942, n. 467 , 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ; Veduto il testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i succitati decreti, è così ulteriormente modificato: Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: 22) "ebraico e lingue semitiche comparate". Attuale art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 15) fisiologia vegetale; 16) geografia fisica. Attuale art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: 7) fisiologia vegetale. Attuale art. 107. - È aggiunto il seguente comma: "Al corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali". Attuale art. 168. - È aggiunto quanto appresso: N. 6. Scuola di specializzazione in geografia. Attuale art. 169. - È sostituito dal seguente: "I corsi di perfezionamento hanno la durata di un anno e conducono a un certificato di frequenza e di esame; e la Scuola di perfezionamento in filologia moderna e la Scuola di specializzazione in geografia hanno la durata di due anni e conducono a un diploma di perfezionamento. Dopo l'attuale art. 180 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una Scuola di specializzazione in geografia annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in geografia. Art. 1 Art. 181. - La Scuola di specializzazione in geografia ha per compito di fornire una preparazione speciale di geografia ai laureati della Facoltà di lettere e filosofia, magistero, economia e commercio, scienze naturali, scienze politiche. Art. 182. - La Scuola di geografia ha la durata di due anni. I corsi della Scuola si distinguono in costitutivi e complementari. I corsi costitutivi sono: della Facoltà di lettere e filosofia: geografia umana generale e geografia regionale; storia delle dottrine ed esplorazioni geografiche; della Facoltà di magistero: geografia (corso differenziato da quello di lettere); della Facoltà di scienze naturali: geologia; geografia fisica; etnologia; della Facoltà di economia e commercio: geografia economica; statistica metodologica; della Facoltà di scienze politiche: geografia politica. Complementari sono altri corsi da scegliere tra quelli delle Facoltà suddette. Oltre a queste materie di studio, saranno dati insegnamenti pratici di cartografia e topografia e tenuti corsi di conferenze su argomenti particolari, gli uni e gli altri da determinarsi annualmente. Alcuni di essi potranno svolgersi in collaborazione con l'Istituto geografico militare. Art. 183. - La Scuola è retta da un Consiglio formato da cinque professori, a ciò delegati dalle cinque Facoltà alle quali appartengono i corsi costitutivi. Il direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio, i cui componenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - FRASCA
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