Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 953/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1955, n. 953
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 953/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1955, n. 953
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255 e modificato con i regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606 ; 31 ottobre 1929, n. 2400 ; 1 ottobre 1931, n. 1372 ; 27 ottobre 1932, n. 2062 ; 27 dicembre 1934, n. 2448 ; 27 ottobre 1936, n. 2457 ; 27 marzo 1939, numero 1296 ; 9 maggio 1939, n. 1469 ; 26 ottobre 1940, n. 2065 ; 27 aprile 1942, n. 470 ; 5 settembre 1942, numero 1266 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028 ; 18 aprile 1951, n. 964 ; 25 luglio 1952, n 1207 ; 10 febbraio 1953, n. 377 ; 8 febbraio 1954, n. 402 e 19 luglio 1955, n. 778 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787 ; Veduta, la legge 20 ottobre 1954, n. 1034 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Agli articoli 25 e 26 sono aggiunte le seguenti disposizioni concernenti il terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia. Sono inoltre inclusi nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in farmacia. Art. 25. - Dopo il terzo comma è aggiunto: Terzo biennio: 14) Clinica medica generale e terapia medica (biennale; 15) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale); 16) Clinica pediatrica; 17) Clinica ostetrica e ginecologica; 18) Igiene; 19) Medicina legale e delle assicurazioni; 20) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale); 21) Clinica dermosifilopatica (semestrale); 22) Clinica oculistica (semestrale); 23) Clinica odontoiatrica (semestrale); 24) Radiologia (semestrale). Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina, e chirurgia è aggiunto quello di: 12) Psicologia. L'art. 26 è sostituito dal seguente: Per ottenere l'iscrizione al terzo anno ed al quinto anno, lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami. Gli esami di "fisiologia umana" e di "patologia generale" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "patologia speciale medica" e di "patologia speciale chirurgica". Per l'insegnamento di "anatomia ed istologia patologica" è prescritto alla fine del quarto anno, un colloquio sulle "istituzioni" e sulla "istologia patologica", ed un esame su tutta la materia alla fine del quinto anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del sesto anno. L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del sesto anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esamne di abilitazione all'esercizio professionale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche. Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: 8) Scienza dell'alimentazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
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